È quasi una rivoluzione il cambio di mentalità della magistratura nell’approccio alla comunicazione come una parte – e un dovere – del proprio lavoro, e particolarmente azzeccata (tra le proposte concrete) appare l’idea di una "informazione provvisoria" che subito renda più comprensibili i dispositivi delle sentenze.
Ma il rifiuto della rilevanza penale quale unico parametro per la liceità di una cronaca giornalistica di fatti giudiziari, e l’identificazione nel giornalista dell’unico soggetto legittimato a operare a priori la valutazione di cosa si debba intendere per notizia di "interesse pubblico", restano per un giornalista i punti non negoziabili che rischiano di entrare in tensione con il metodo “ufficio stampa”, suggerito agli uffici giudiziari dalle "linee guida Csm" nel momento in cui esse perdono l’occasione per aprire invece a un accesso diretto e trasparente del giornalista a tutti gli atti non più segreti posti man mano in evidenza alle parti.
Le "linee guida per l'organizzazione degli uffici giudiziari ai fini di una corretta comunicazione istituzionale" adottate dal plenum del Csm, si sono premurate di precisare che le auspicate prassi applicative tendenzialmente uniformi su tutto il territorio nazionale, con l'indicazione di ciò che gli uffici giudiziari possono e debbono (o non debbono) fare e, di conseguenza, ciò che gli organi di informazione, e più in generale i cittadini, possono attendersi da questa attività, riguardano ovviamente gli uffici giudiziari e non costituiscono in alcun modo prescrizioni rivolte ai giornalisti e ai giornali su che cosa sia lecito o anche solo opportuno pubblicare.
Non va peraltro trascurato che merita apprezzamento la sfida azzardata dal Csm, in quanto tenta di conciliare esigenze oggettivamente confliggenti (la presunzione di non colpevolezza, il diritto di informare e ricevere informazioni, il diritto ad un giusto processo, il diritto di difesa, l’efficacia e riservatezza delle indagini, il diritto alla vita privata, il principio di trasparenza nella pubblica amministrazione); contingenti interessi fisiologicamente agli antipodi (l'opinione pubblica vuole sapere fatti che noi non gli si possono dire nella fase delle indagini preliminari, come non vuole sapere fatti che gli si vuole dire quando invece a dirlo sono le sentenze...).
Sono certamente tempistiche incompatibili, tanto che proprio questa sfasatura di temi tra giustizia e suo racconto è tra le prime cause della disaffezione e dei pregiudizi dei cittadini...
Si comprendono da quanto sopra le opposte priorità nei rispettivi codici professionali, matrici dell'insofferenza dei magistrati per le brutali semplificazioni dei media, ma anche per la difficoltà oggettiva dei giornalisti nel dover tradurre in messaggi comprensibili al pubblico gli istituti e le parole di marcato contenuto tecnico degli operatori del diritto...
Nessun commento:
Posta un commento
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.