Ci si preoccupa degli sprechi negli appalti pubblici, ma nessuno si chiede il perché avvengano tali dispendi o per meglio dire..., le motivazioni che spingano successivamente ad appalto aggiudicato, si scopra, con una certa frequenza, l'adozione di due due particolari metodologie, meglio conosciute come "Perizie di variante" e "Quinto d'obbligo".
Il più delle volte, la perizia di variante nasce a causa, di una non meglio definita, rielaborazione “migliorativa” che il più delle volte serve a ripristinare un progetto esecutivo non ottimale, a differenza di quanto invece ufficialmente viene riportato e che nella realtà, non è motivata da possibili obiettive esigenze, derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili...
la verità è che se si fosse ragionato con criteri ragionevoli e prevedibili, cioè se il progetto fosse stato preceduto da indagini coerenti e da rilevazioni secondo i criteri prescritti dalle norme, certamente tutto ciò non avrebbe motivo d'esistere...
Chissà comunque che non sia proprio questa, la vera motivazione che conduce, la maggior parte dei nostri appalti, a subire nel corso dei lavori, una perizia di variante a causa di una progettazione frettolosa e non corrispondente...
E' certo che, per chi ha un minimo di dimestichezza con i lavori pubblici, le perizie di variante servono principalmente alle ditte, che avendo avuto la capacità di vincere una gara, si ritrovano a contestare una parte dei lavori, richiedendo così facendo di dover ricorrere ad altri e ulteriori lavori... e trovando il più delle volte "soggetti" compiacenti ( evito di farne l'elenco...) che permettono di fatto, lo stravolgimento delle lavorazioni da eseguirsi, quasi sempre, con vantaggi per l'impresa e danni per l'Ente Appaltante che sarà costretto a pagare per lavori nuovi da effettuarsi.
La circostanza strana e che questo cosiddetto contenzioso, perché è di questo che stiamo parlando... avviene soltanto in rare occasioni, in quanto, il più delle volte, queste cosiddette ( inutili ) varianti, si ottengono senza alcun ricorso...
E' dire che le normativa è precisa, in particolare quando nel corso dei lavori, non appare chiaro e legittimo, l’inquadramento delle relative varianti nelle seguenti tipologie: “cause impreviste e imprevedibili”, “imprevisto geologico” e l’“intervento migliorativo”; ecco se si va ad esaminare in maniera dettagliata quanto accade, ci si può accorgere che il più delle volte, proprio queste sopraddette cause, sono del inesistenti!!!
Nell'ambito dei lavori pubblici, con il termine quinto d’obbligo (o sesto quinto) si fa riferimento alla previsione di legge in forza della quale, nel corso dell’esecuzione di un contratto di appalto, l'appaltatore ha l'obbligo di eseguire le variazioni apportate dalla stazione appaltante in aumento o in diminuzione, purché esse non superino il quinto (20%) dell'importo complessivo dell'appalto, a fronte del solo pagamento delle maggiori opere eseguite, senza poter sottrarsi a tale obbligo oppure pretendere particolari indennità.
Per qualcuno potrebbe risultare una forzatura a cui l'impresa deve sottostare... ma la verità è ben diversa e rappresenta un'altra modalità, per far sborsare ulteriori soldi agli Enti appaltanti...
La dimostrazione è che la maggioranza degli appalti, ha subito una variante suppletiva in corso d’opera che ne ha aumentato l’importo contrattuale del 20% esatto... e seppur questa amministrativamente è consentita, diventa però inconsueta, quando risulta sistematica!!!
In particolare, il c. 5 della disposizione in argomento, stabilisce che l’appaltatore è obbligato ad assoggettarsi alle predette variazioni alle stesse condizioni previste dal contratto.
E' opportuno evidenziare che l’art. 358, c. 1, del regolamento, ha provveduto ad abrogare ( giugno 2011), l’art. 344 della legge n. 2248, allegato F, che, come già esaminato, introdusse l’istituto del quinto d’obbligo nella contrattualistica pubblica, limitando l’operatività dell’istituto del quinto d’obbligo, alle sole ipotesi previste dal regolamento di esecuzione del codice dei contratti pubblici e sottraendone così l’applicazione al potere dell’amministrazione..., al fine di eliminare qualsivoglia dubbio o per evitare eventuali discordanze normative, sarebbe auspicabile un intervento del legislatore che chiarisca se non sia il caso di provvedere a trovare una soluzione definitiva che permetta alle parti in causa, di ottenere entrambi, quel corretto indirizzo tale da permettere, all'Ente di realizzare l'opera e all'Impresa di ottenere quel giusto profitto, in caso contrario, forse è meglio che si cominci a ragionare sulla possibilità, anche parziale, delle sopraddette disposizioni....
Nessun commento:
Posta un commento
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.