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mercoledì 2 dicembre 2015

Anche per i dipendenti pubblici vale l'art. 18 e cioè... potranno essere licenziati!!!

Il lavoro mi piace, mi affascina... potrei starmene seduto per ore a guardarlo!!!
Prendendo questo motto a modello... parecchi dipendenti pubblici in questi decenni, hanno fatto si, che le loro giornate, trascorressero senza alcuna fatica, permettendogli di giungere anche alla pensione!!!
Usciti loro, sono entrati ovviamente i loro figli... ancor più inutili dei padri... e li scopriamo oggi a passeggiare per le vie della città, avendo chiesto ai colleghi presenti, di firmare al posto loro i propri badge...
Siamo stanchi di sopportare personaggi che si assentano ripetutamente dal lavoro o che, ancor peggio, entrati nelle loro stanze d'ufficio, si occupano di attività personali, che nulla centrino con quanto prevede il loro incarico...
Sono i soliti (ignoti) che durante l'orario di lavoro, stanno a discutere per ore al bar, c'è chi va a fare la spesa, chi svolge un secondo lavoro in nero, veri e propri assenteisti cronici, che lasciano quasi sempre quegli uffici pubblici vuoti... e con le pratiche sulla loro scrivania che vanno a sovrapporsi!!!
Nel 2012, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 4693, aveva già rigettato il ricorso proposto da alcuni dipendenti di un'azienda, per aver (in più di un'occasione), controfirmato la loro presenza sul posto di lavoro, mentre erano di fatto assenti... ma in quella circostanza, i dipendenti operavano nel privato...
Ora, finalmente, l'art. 18, come riformato dalla legge Fornero e più di recente dal Jobs Act, ha deciso che la norma, vada applicata anche ai lavoratori della P.A.
A stabilirlo finalmente, è la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24157/2015, estendendo in ritardo, anche a quella categoria del pubblico impiego, la riforma dell'art. 18!!!
Dopotutto non se ne poteva più di vedere gente che prendeva ingiustamente lo stipendio, che dicono di soffrire continuamente per una salute cagionevole, che li obbliga a rimanere assenti dal lavoro, per mesi...
Era corretta e soprattutto necessaria, una presa di posizione  che riportasse finalmente in equilibrio, in quella disparità di trattamento, tra chi opera nel privato e chi nel pubblico...
Alla base della decisione, spiegano i giudici, c'è l'art. 51 del Testo Unico del Pubblico Impiego (D.lgs. n. 165/2001) che prevede che lo statuto dei lavoratori, con le sue s.m.i., si applichi anche alle pubbliche amministrazioni a prescindere dal numero dei dipendenti.... e che quindi l'art. 18, vada esteso anche al pubblico impiego!!!
Le implicazioni di tale decisione, com'è evidente, sono notevoli. 
La riforma più importante prevede che l'art. 18, esteso ora al pubblico impiego, vada a collegarsi con le ultime modifiche apportate dal recente Jobs Act...
Per cui, anche i dipendenti pubblici, potranno essere licenziati senza obbligo di reintegra (ad esclusione dei casi previsti per licenziamenti discriminatori e/o disciplinari)...
Qualora però si verifichi un licenziamento per ragioni economiche, si prevede che il reintegro possa avvenire soltanto se il fatto su cui è stata fondata la decisione risulti palesemente infondato, stabilendo in tal caso un risarcimento al massimo di 12 mensilità.
Ovviamente l’articolo 18 va esclusivamente applicato al pubblico impiego “contrattualizzato”, vale a dire per tutti i dipendenti statali e locali, ad eccezione fatta per magistrati,  professori e militari.

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