Lo ha deciso il giudice di pace Elena Biasutti, che ha assolto un condomino accusato di ingiuria e diffamazione...
Si trattava di un settantaduenne residente in Prato della Valle...
L'inquilino in assemblea condominiale aveva criticato l'operato dell'amministratore, con frasi e giudizi aspri, su presunti conteggi errati...
Lo aveva accusato d'essere un "prestigiatore di contabilità" e di "furbizie contabili"!!!
L'amministratore condominiale ovviamente sentitosi diffamato, si è costituito parte civile e pretendeva una risarcimento di cinquemila euro, ma purtroppo per lui... se n'è dovuto andare a mani vuote!!!
Sintetizzando... l'Assemblea condominiale aveva avuto luogo il 9 dicembre 2009 ed in quella occasione il condomino era andato giù pesantemente nei confronti dell'amministratore e di quella sua contabilità...
Alla fine dell'assemblea, il settantaduenne aveva rincarato la dose con accuse gravi, inviando a mezzo fax le sue disapprovazioni, direttamente all'ufficio dell'amministratore.
In quei fax il condomino accusava l'amministratore di "collusione" e di presunti fatti "illeciti" effettuati dal precedente amministratore, inoltre, gli contestava di aver compiuto appropriazioni indebite e movimenti contabili senza alcun riscontro documentale...
Nel gennaio 2010 l'amministratore aveva presentato un esposto contro il condomino, che era stato rinviato a giudizio...
L'avv. Malipiero ha difesa del condomino, ha chiesto l'assoluzione del cliente perché il fatto non costituiva reato.
L'avvocato ha portato in aula una sentenza della Corte di Cassazione del 2014; ebbene, i giudici di quella Suprema Corte avevano annullato una sentenza di condanna per fatti simili a quelli contestati al settantaduenne.
I supremi giudici infatti, avevano affermavano il diritto di critica di un condomino che aveva si offeso l'amministratore ma in maniera motivata (anche se nel caso della sentenza annullata i conteggi erano risultati regolari), non gratuita e senza attacchi alla sfera personale...
Quindi, la Corte di Cassazione ha riconosciuto alla sfera condominiale una valenza particolare in cui i limiti del diritto di critica verso l'amministratore si ampliano rispetto ai valori normali, dando via libera a confronti accesi e aspri, purché non trascendano sul piano personale, nel dileggio, nella gratuità...
Non per ultimo difatti la Corte di Cassazione ha giudicato non meritevole di censura il comportamento di una condomina che ha pubblicato nell'atrio condominiale una dura lettera di critiche nei confronti dell'amministratore, definendolo "
latitante e "incompetente".
Nella fattispecie è stato esercitato un legittimo diritto di critica, pertanto, non ricorrono gli estremi dei reati ingiuria e diffamazione...
Analoga situazione lo ha stabilito la Corte di Cassazione (
quinta sezione penale, sentenza n. 41785/2016) pronunciandosi sul ricorso promosso da un condomino, condannato per i reati di ingiuria e diffamazione avvenuti in ambito condominiale nei confronti dell'amministratore...
E' stato riportato che "
non commette diffamazione il condomino che inserisce dei volantini nella buca delle lettere degli altri proprietari accusando l'amministratore di violare la legge fiscale e rappresentandolo come un personaggio col naso lungo e con un cartello al collo con la scritta "Pinocchiopoulos".
Quanto sopra rientra infatti, nel diritto di critica se non vengono utilizzate espressioni gravemente infamanti e inutilmente umilianti.
Quanto all'uso di un personaggio come "Pinocchio", invece, è idoneo ad integrare il diritto di satira!!!
Quindi... come vedete, quando volete criticare il Vs. Amministratore, esistono parecchi modelli da seguire, l'importante comunque è che le analisi di dissenso siano valide...
Io se posso consigliare, indico sempre la strada più affidabile... quella della denuncia presso gli organi giudiziari!!!
Non bisogna avere remore morali, oppure farsi prendere dalla paura o da quel senso di sottomissione... solo ed esclusivamente perché altri, si comportano come pecore o chissà, forse dimostrano con quel loro esimersi, sentimenti celati di collusione o ricattabilità!!!
Tranquilli, la legge è sempre dalla parte degli onesti e quindi... dalla nostra!!!
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