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martedì 23 gennaio 2018

Come difendersi dalle Agenzie di riscossioni: parte terza


Un altro espediente solitamente usato per difendersi dalle cartelle di pagamento è far rilevare la prescrizione. 
Si tratta, in buona sostanza, del decorso del tempo che intercorre tra una cartella di pagamento e un’altra (se riferite allo stesso debito), tra l’avviso di pagamento (l’atto prodromico) e la successiva cartella o tra la cartella e l’eventuale pignoramento. 
Il contribuente può far annullare la richiesta di pagamento se, per numerosi anni, nessuno si è fatto vivo e non gli sono stati notificati solleciti. 
Questi termini di prescrizione sono diversi a seconda del tipo di tassa in gioco. 
In particolare: crediti Inps e Inail per contributi previdenziali: prescrizione in 5 anni; crediti dell’Agenzia delle Entrate per Irpef, Irap, Iva e altre imposte erariali: prescrizione in 10 anni (con qualche precedente che pala di 5 anni); crediti del Comune per multe stradali: prescrizione in 5 anni; crediti dello Stato per canone Rai: prescrizione in 10 anni; crediti della Regione per bollo auto: prescrizione in 3 anni; crediti del Comune per Imu, Tasi, Tari, Tarsu, Ici: prescrizione in 5 anni.
Cosa fare se la cartella di pagamento di Agenzia Entrate Riscossione è prescritta?
La cosa più immediata e naturale sarebbe quella di chiedere uno sgravio della cartella stessa dalle somme non più dovute. 
Tuttavia, per quanto semplice, tale operazione può risultare problematica: ciò a causa della scarsa collaborazione da parte degli uffici dell’Agente della riscossione, pur dinanzi a conclamate ragioni del contribuente. 
Insomma gli uffici se ne lavano spesso le mani rimandando il contribuente all'Ente titolare del credito, mentre quest’ultimo, a sua volta, si scrolla di dosso ogni decisione in merito, sostenendo di aver inviato per tempo il ruolo all'esattore. 
Si può quindi presentare una istanza in autotutela da presentare all'ente titolare del credito e, per conoscenza, all'Agenzia Entrate Riscossione, ma il mezzo migliore è quello di fare ricorso al giudice. Anche in questo caso, bisogna però rispettare i termini di legge: 30 giorni per le cartelle relative a multe stradali (la competenza è del giudice di pace); 40 giorni per le cartelle relative a contributi previdenziali Inps e Inail (la competenza è del tribunale ordinario, sezione lavoro); 60 giorni in tutti gli altri casi, ossia imposte e tributi (la competenza è della Commissione Tributaria Provinciale).
Diversa dalla prescrizione è la decadenza. Anche questa eccezione si fonda sul mancato rispetto dei termini, ma in questo caso si tratta dei termini massimi che devono necessariamente decorrere tra l’iscrizione a ruolo del debito e la notifica della prima cartella. 
Tutto avviene nel seguente modo: dopo che l’ente titolare del credito ha inviato l’avviso di pagamento ed ha accertato l’inadempimento definitivo (scaduti cioè i termini per il versamento) delega l’Agente della riscossione del recupero coattivo delle somme. 
Questa attività si sostanzia con l’iscrizione a ruolo dell’importo. 
La data in cui avviene l’iscrizione a ruolo viene poi riportata sulla cartella esattoriale, per cui il contribuente può sempre verificarla; tra la data di notifica della cartella e la data di iscrizione a ruolo non devono decorrere, nella gran parte dei casi, più di due anni. 
Diversamente la cartella è illegittima.
Altro motivo di eccezione è relativo al rispetto dei termini di efficacia della cartella. 
Essa consente il pignoramento solo entro un anno dalla sua notifica. 
Se il pignoramento dovesse avvenire più tardi di tale termine è necessaria la notifica di un ulteriore atto, detto «intimazione di pagamento» il quale, a sua volta, ha un’efficacia limitata a 180 giorni. 
Questo non toglie che, spirata l’efficacia dell’intimazione di pagamento, non se ne possa notificare un secondo, un terzo, ecc.; ma di certo, prima di tale adempimento, non può intervenire alcun pignoramento.
La cartella è illegittima se, nel richiedere il pagamento dell’imposta o della sanzione insieme agli interessi, indica un’unica somma senza invece distinguerle. Secondo la giurisprudenza, deve essere chiaro e trasparente il metodo di calcolo degli interessi, le annualità calcolate e il saggio di ogni singolo anno. 
Solo in questo modo è possibile consentire al contribuente di esercitare un controllo sul “conto definitivo”.
In ogni caso, l’errata o omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi non rende nulla tutta la cartella ma solo la parte degli interessi.
La cartella deve sempre indicare per quali ragioni bisogna pagare, ossia il tributo o la sanzione a cui le somme si riferiscono. È il cosiddetto obbligo di motivazione che richiede, in alternativa, l’indicazione dell’atto precedentemente notificato al contribuente dal quale evincere la causale. 
La motivazione è condizione di validità della cartella.
La cartella di pagamento non deve necessariamente indicare la firma del suo “autore”, il quale può essere indicato nel corpo dell’atto. 
L’importante è che il responsabile del procedimento sia sempre indicato con nome e cognome.
Secondo alcuni giudici, Agenzia Entrate e Agenzia Entrate Riscossione possono stare in causa solo a mezzo di personale interno e non con avvocati esterni. 
La conseguenza è che la difesa dell’Esattore è nulla, il giudice non può ascoltare le eccezioni da questa sollevata né tenere in considerazione i documenti di prova prodotti. 
«L’errata costituzione – determinata dall'impossibilità di concedere delega a soggetti non interni all'ufficio – può essere rilevata in qualsiasi grado di giudizio dal magistrato». 
Tradotto significa che se un contribuente ha già impugnato una cartella esattoriale e ha perso la causa per qualsiasi altra ragione, qualora siano ancora aperti i termini per fare appello o ricorso in cassazione, può ugualmente sollevare l’eccezione in questione – quella cioè di difetto di costituzione – anche se non lo aveva fatto in primo grado (magari perché non ne sapeva l’esistenza). 
Questo perché a dover rilevare il difetto di rappresentanza degli avvocati esterni all'Agente della riscossione doveva essere il giudice e non tanto il contribuente. 
Con la conseguenza che si tratta di una censura che può essere mossa in qualsiasi stato e grado della causa.Mediazione obbligatoria
Tutte le cartelle per importi non superiori a 50.000 euro che si impugnano davanti alla Commissione tributaria non possono essere depositate direttamente davanti al giudice ma vanno prima notificati all'Esattore con una proposta di reclamo-mediazione in cui si tenta un accordo per rettificare eventuali errori.
Passiamo a  scoprire come chiedere la dilazione della cartella di pagamento...
Chiedendo ad Agenzia Entrate Riscossione la rateazione del debito puoi sospendere la cartella di pagamento, ossia fare in modo che non vengano eseguiti pignoramenti, fermi o ipoteche. 
Esistono tre possibilità diverse: debiti fino a 60.000 euro: piano ordinario. 
È possibile chiedere la cosiddetta rateazione ordinaria a 72 rate (6 anni), senza dover presentare documentazione per documentare la propria difficoltà economica. 
La richiesta può essere fatta anche online. 
Si può scegliere tra rate costanti o crescenti; debiti superiori a 60.000 euro: piano ordinario. 
Si può chiedere la rateazione fino a 72 rate (6 anni) ma dimostrando la propria difficoltà economica. 
In particolare si può chiedere la rateizzazione presentando una domanda e allegando la certificazione relativa all'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del tuo nucleo familiare per attestare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica. Se la richiesta è accolta, accedi e al piano ordinario che ti consente di pagare il debito fino a un massimo di 72 rate (6 anni). 
Puoi scegliere tra rate costanti o rate crescenti; piano straordinario: se non sei in grado di sostenere il pagamento del debito secondo un piano ordinario in 72 rate mensili, puoi ottenere una rateizzazione fino a 120 rate di importo costante. 
Deve risultare la comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica e per ragioni estranee alla propria responsabilità. Innanzitutto, è necessario dimostrare di non poter pagare il debito secondo i criteri previsti per un piano ordinario. 
Condizione che si verifica quando l’importo della rata è superiore al 20% del reddito mensile del tuo nucleo familiare, risultante dall'Indicatore della situazione reddituale (ISR) riportato nel modello ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente). 
In questo caso, puoi presentare una domanda di rateizzazione, dichiarando di trovarti in una comprovata e grave difficoltà legata alla congiuntura economica per ragioni estranee alla tua responsabilità, allegando la certificazione relativa all'ISEE del tuo nucleo familiare, comprensiva del quadro N- Indicatore della situazione reddituale, debitamente valorizzato.
Una volta presentata l’istanza di rateazione: Agenzia Entrate Riscossione non può procedere a iscrivere fermi o ipoteche o intraprendere pignoramenti non ancora iniziati; i pignoramenti già in corso vengono sospesi e abbandonati dopo il pagamento della prima rata; fermi e ipoteche già iscritti non vengono cancellati, ma limitatamente al caso del fermo è possibile, dimostrando l’avvenuto pagamento della prima rata, ottenere una quietanza di pagamento e ritornare a circolare.


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