La CTS ritiene, come appurato in alcuni pareri, che gli scarti di cava debbano essere considerati rifiuti, compresi i limi di lavaggio, pertanto nei progetti in cui non è presente il piano gestione dei rifiuti (ai sensi D.Lgs 117/08), si rileva una criticità pregiudizievole che determina l’assoggettamento del progetto a VIA.
I tecnici delle associazioni di categoria con apposita documentazione tecnica e normativa hanno invece rimarcato che nell’ambito dei progetti di cava viene trattato anche l’aspetto relativo all’utilizzo degli scarti di cava, compresi i limi di lavaggio.
Sono stati richiamati, anche se in forma anonima, dei pareri in cui è stata rilevata la criticità della mancanza del piano di gestione rifiuti, nonostante nei progetti l’argomento fosse stato trattato in maniera chiara, anche in questo caso i componenti la CTS presenti al Tavolo non hanno ritenuto di condividere quanto esposto dai tecnici e sono rimasti fermi nelle loro posizioni.
E’ stato fatto notare come in alcuni pareri è stata perfino rilevata come “criticità documentale” la mancata trasmissione del piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo nell’ambito delle attività estrattive, nonostante la giurisprudenza in materia esclude categoricamente di applicare il D.P.R. 120/17 per i materiali derivanti dall’attività estrattiva.
Sempre sul tema rifiuti estrattivi è stato fatto notare che in qualche progetto di cava la medesima criticità sul piano gestione rifiuti non è stata considerata e/o valutata, nonostante il progetto fosse sprovvisto di tale piano, confermando le perplessità delle Associazioni che imputano alla CTS di adottare parametri valutativi non omogenei.
CONTINUA...
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