Il tema è sempre quello!!!
Rappresenta l'argomento dominante e ricorrente, di quest'ultimo periodo ed in particolare di quanto sta avvenendo nei procedimenti delle aule dei tribunali penali...
Da alcuni mesi infatti, si ha la sensazione, di come si voglia - da parte di taluni soggetti - riportare il complesso dibattito, dottrinale e giurisprudenziale, del concorso esterno nei reati associativi, ad un livello di clamore mediatico.
Esistono infatti - tra chi difende e chi accusa - posizioni diametralmente opposte, nelle quali alcuni operatori del diritto, sono arrivati anche a negare la possibilità di ammettere il concorso eventuale nei reati associativi...
Altri, contrari, assimilano la condotte dei concorrenti esterni, a quelle dei veri e propri “affiliati” interni all'associazione mafiosa, ovvero ad ammetterli entro confini piuttosto ampi, pur mantenendo delle distinzioni, tra gli uni e gli altri.
Si cerca quindi (
in particolare da quanti hanno in cuore la difesa dei propri assistiti e che a causa di ciò, purtroppo... non dormono più nemmeno la notte...), di stabilire quel corretto inquadramento della problematica, sottesa all'individuazione delle ipotesi di concorso esterno nei reati associativi...
Bisogna fornire cioè quei giusti "parametri" per identificare colui che ha partecipazione diretta (se pur esterna), determinare in maniera chiara, quella differenziazione netta, tra il cosiddetto affiliato e l'eventuale concorrente esterno...
Sappiamo che la norma di riferimento in tema di reati associativi è rappresentata dagli art.li 110 e 416 bis c.p., che delineano una tipologia delittuosa pluri-soggettiva, richiedendosi (ai fini dell’integrazione della fattispecie), la presenza di un vincolo associativo tra tre o più soggetti finalizzato alla commissione di più delitti.
E' chiamato pactum sceleris è coinvolge tutti quei soggetti che, riunitisi in un sodalizio criminoso, agiscono nella
piena coscienza e volontà di farvi parte in maniera permanente (dolo generico) con l’intenzione di contribuire, attraverso la realizzazione di una serie anche indeterminata di delitti, all'attuazione del programma criminoso (dolo specifico)!!!
Il tratto distintivo di quella condotta è rappresentato da due elementi qualificanti: il primo, oggettivo, individuabile nel requisito della permanenza nella "illicita societas", ossia nello stabile inquadramento del soggetto operante nell'organizzazione criminale (circostanza questa facilmente accertabile dalle indagini e con le intercettazioni...), il secondo meno agevole a verificarsi, è ravvisabile nell'elemento psichico che sorregge la condotta del soggetto partecipe dell’associazione, dato dalla commistione di due elementi soggettivi essenziali, e cioè, il "dolo generico" ad aderire al programma tracciato dall'associazione e il "dolo specifico" di contribuire, fattivamente, a realizzarlo...
Basta quindi la sussistenza di questi due requisiti, oggettivi e soggettivi, per verificare e circoscrivere la figura del partecipe, ed isolarla da quella del semplice concorrente esterno...
Difatti, nella pronuncia a Sezioni Unite n. 16 del 28.12.1994 (sentenza Demitri) la Corte di Cassazione ha sottolineato la diversità di ruoli tra "partecipazione all'associazione" e "concorso eventuale materiale", attribuendo ai soggetti “intranei” alla societas sceleris, una posizione determinante nella “fisiologia” dell'associazione - fornendo gli stessi un apporto quotidiano o comunque assiduo, insostituibile o quantomeno agevolante, alla realizzazione dei fini associativi – e ai soggetti “extranei” un ruolo sostitutivo, non sorretto dalla volontà di far parte dell’associazione, ma asservito a quest’ultima nei momenti di “fibrillazione” o vuoti temporanei che fanno entrare la "societas" in una fase patologica.
Un chiarimento è giunto dalla pronuncia a sezioni unite n. 22327 del 21.5.2003 (sentenza Carnevale), che, prendendo le distanze dai precedenti indirizzi che ritenevano sufficiente (ai fini della sussistenza dell’integrazione dell’elemento psichico) la mera consapevolezza dell’altrui finalità criminosa, richiede come indice necessario anche la coscienza e la volontà dell’efficienza causale del proprio contributo rispetto al conseguimento degli scopi dell’associazione.
Si esige che il concorrente esterno, pur sprovvisto dell’affectio societatis (e cioè della volontà di far parte dell’associazione), si renda compiutamente conto dell’efficacia causale del suo contributo, diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso del sodalizio.
E' chiara la differenza sotto il profilo oggettivo, tra partecipe necessario e concorrente eventuale:
“si definisce partecipe colui che, risultando inserito stabilmente e organicamente nella struttura organizzativa dell’associazione mafiosa, non solo “è” ma “fa parte” della (meglio ancora: “prende parte” alla
) stessa”...
Sul piano probatorio, poi, rilevano, ai fini della partecipazione, “tutti gli indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi il nucleo essenziale della condotta partecipativa e cioè la stabile compenetrazione del soggetto nel tessuto organizzativo del sodalizio.
E' logico dedurre che, affinché ci sia un comportamento concorsuale, deve esserci un requisito essenziale dove, il dolo del concorrente esterno, investa nei momenti della rappresentazione e della volizione, sia gli elementi essenziali della figura criminosa tipica, sia il contributo causale recato dal proprio comportamento alla realizzazione del fatto concreto, con la consapevolezza e la volontà di interagire "sinergicamente" con le condotte altrui nella produzione dell’evento lesivo del “medesimo reato”.
Questo è un dibattito che dura da oltre vent'anni... e negli atti del maxi processo contro la mafia, (istruito dai giudici Falcone e Borsellino), emergeva chiaramente la posizione dei due magistrati secondo i quali, la figura del concorso esterno è la figura più idonea per colpire l’area "grigia" della cosiddetta contiguità mafiosa...
I casi per i quali, in quest'ultimo periodo - una particolare categoria si sta affannando a trovare una possibile soluzione - sono (casualmente) quelli relativi al politico, al libero professionista (medico, avvocato, bancario, ecc. ), ai funzionari delle PA ed agli imprenditori che, pur non essendo formalmente affiliati a quella organizzazione criminosa o comunque non sono direttamente organici, intrattengono dei rapporti con l’associazione mafiosa, per fini che sono vantaggiosi, sia per l’associazione stessa, che soprattutto... per il soggetto esterno a questa!!!
Basti vedere in quali modi opera l'associazione mafiosa, per comprendere come questa presenti una particolare attitudine ad intrecciare rapporti di cooperazione (attivi e passivi), con tutti quei soggetti “esterni”, dalla cui collaborazione, riesce a condizionare a loro favore, tutti i settori della vita civile: dalla politica all'economia, dalla finanza alle istituzioni, dalla gestione occupazionale agli incarichi ai professionisti, fino al controllo del voto dei cittadini!!!
Ma chissà forse mi sto sbagliando ed hanno ragione loro: già, come può esistere il concorso esterno in associazione mafiosa, quando manca di fatto, l'elemento essenziale.... chiamato mafia???
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