Nel caso in cui il gestore di un’azienda, la quale possegga già un AIA, decida di progettare modifiche all’impianto successivamente al rilascio dell’Autorizzazione, deve comunicarle all’Autorità competente.
Ecco perché occorre fare una distinzione tra modifica di tipo sostanziale e modifica di tipo non sostanziale.
Modifiche sostanziali
Se nel complesso produttivo sono svolte delle attività per cui l’Allegato VIII sopra citato indica dei valori di soglia, sono considerate modifiche sostanziali quelle che comportano un incremento di una delle grandezze oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa.
Se nel complesso produttivo, invece, sono svolte delle attività per cui l’Allegato VIII sopra citato non indica dei valori di soglia, sono considerate modifiche sostanziali quelle che comportano un aumento della capacità produttiva degli impianti pari o superiore al 50% della capacità produttiva di progetto già autorizzata.
Sono inoltre considerate modifiche sostanziali le modifiche che:
- sono soggette a Valutazione Integrata Ambientale di impianti IPPC;
- comportano l’avvio nello stabilimento produttivo di nuove attività IPPC;
- comportano la realizzazione di nuove strutture inerenti la gestione dei rifiuti, previste all’interno dello stabilimento produttivo già autorizzato, che necessitano di un titolo edilizio;
- comportano l’emissione in flusso di massa significativo e peggiorativo di nuove tipologie di sostanze pericolose;
- comportano un aumento delle emissioni in flusso di massa autorizzate derivanti da attività IPPC superiore al 100%;
- comportano impatti su matrici ambientali non prese in considerazione nell’istruttoria precedente o effettuati in ambiti territoriali oggetto di regolamentazione specifica più restrittiva.
In questi casi il gestore è tenuto all’invio, all’Autorità competente, di una nuova domanda di Autorizzazione, accompagnata da una relazione contenente un aggiornamento delle relative informazioni.
Modifiche non sostanziali
Nel caso in cui il gestore ritenga che la modifica sia non sostanziale, ne da semplice comunicazione all’Autorità competente, la quale ha 60 giorni per esprimersi; decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate.
L’autorità competente, inoltre, nel caso lo ritenga necessario, procede con l’aggiornamento dell’AIA o delle relative condizioni, dandone notizia al gestore.
Modifiche che non comportano aggiornamento dell’autorizzazione (oggetto di sola comunicazione).
Le modifiche che sono soggette a sola comunicazione e che non comportano quindi l’aggiornamento dell’autorizzazione sono quelle che comportano:
- solamente l’attuazione di prescrizioni contenute nell’AIA;
- l’incremento di una della grandezze oggetto della soglia senza però comportare una variazione significativa delle emissioni;
- delle variazioni delle categorie di materie prime utilizzate nell’ambito di quelle già dichiarate nell’atto autorizzativo;
- l’aumento dei consumi specifici energetici ed idrici derivanti da interventi sull’attività IPPC;
- l’attivazione di nuove produzioni a campagna (ad esempio industria chimica, farmaceutica, ecc.) su impianti esistenti;
- l’attivazione di emissioni non soggette ad obbligo di monitoraggio e di emissioni di emergenza;
- la modifica o la sostituzione di apparecchiature che non comporti aumento di potenzialità o modifica delle attività autorizzate ma che comunque potrebbero avere un effetto sull’ambiente.
- Modifiche che possono comportare l’aggiornamento dell’autorizzazione
Le modifiche che possono, invece, comportare l’aggiornamento dell’autorizzazione da parte dell’Autorità competente sono:
- modifiche che comportano la revisione delle prescrizioni contenute nell’AIA;
- modifiche considerate sostanziali dalle autorizzazioni settoriali sostituite;
- l’attivazione di nuove emissioni (aeriformi, sonore, idriche) significative o il sostanziale incremento di quelle esistenti;
- modifiche qualitative delle emissioni a cui devono essere associati dei valori limite e che devono essere soggette a monitoraggio periodico;
- modifiche del ciclo produttivo riportato in autorizzazione;
- aumento dei quantitativi di stoccaggio di rifiuti autorizzati (nel caso in cui tale aumento non sia soggetto a VIA);
- introduzione di nuovi codici CER trattati.
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