Costituitosi in giudizio, il Condominio convenuto, in persona dell’amministratore p.t., contestava le eccezioni di parte avversa, eccepiva: l’improcedibilità della domanda per mancato espletamento del tentativo obbligatorio di mediazione; l’inammissibilità della domanda introdotta con ricorso, la cessazione della materia del contendere, giustificando l'approvazione a seguito di una successiva delibera assembleare e quindi chiedeva il rigetto del ricorso.
Rilevata l’infondatezza delle questioni preliminari sollevate da parte resistente, posto che il procedimento ex art. 702 bis si introduce con ricorso e che il ricorrente ha fornito prova dell’espletamento del procedimento di mediazione, conclusosi con esito negativo per la mancata comparizione del Condominio, occorre esaminare le questioni sollevate dal ricorrente.
Incontestata la mancata convocazione all’assemblea in questione di alcuni condomini, è stata altresì incontestata la falsità di alcune deleghe attestate nel verbale assembleare, in quanto mai rilasciate dai soggetti in esse indicati, in quanto rilasciate a soggetti non presenti in assemblea e addirittura rilasciate da soggetti non più proprietari o deceduti.
La circostanza non solo non è contestata ma sembra essere giustificata dal resistente dalla complessità della gestione di un complesso condominiale di tali dimensioni.
Naturalmente la malagestio non può trovare alcuna esimente nella dimensione del Condominio.
Secondo l’orientamento ormai consolidato in giurisprudenza - vedasi post pubblicato ieri al link http://nicola-costanzo.blogspot.com/2024/09/la-riunione-di-condominio-non-puo.html l'assemblea condominiale deve essere convocata a mezzo di comunicazione scritta che deve pervenire ai condomini almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione (art. 66 disp.att. c.c.).
Il termine decorre dalla data di ricezione dell'atto e non dalla data di spedizione per cui deve essere fatto riferimento al momento della effettiva consegna dell'avviso. La convocazione deve essere fatta a tutti gli aventi diritto e l'inosservanza di una di tali prescrizioni comporta la annullabilità della delibera.
La mancata comunicazione, a taluno dei condomini, dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale comporta l'annullabilità della delibera condominiale, (Cass. 4806\2005).
Nello stesso senso Cass. 05.01.2000 n.31, secondo cui “la mancata comunicazione, anche ad uno solo dei condomini, dell’avviso di convocazione dell’assemblea condominiale in quanto vizio del procedimento collegiale, comporta l’annullamento della delibera.
Ne consegue che la mancata convocazione di alcuni condomini costituisce valido motivo di annullamento della delibera impugnata.
Il superiore motivo di annullamento della delibera rende superflua la trattazione delle ulteriori eccezioni proposte dai ricorrenti.
L'eccezione di cessazione della materia del contendere sollevata dal resistente non è fondata, posto che durante l’assemblea, non è stato trattato il punto relativo alla conferma o nomina di nuovo amministratore, oggetto della delibera impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, sulla base dei parametri approvati con D.M. n. 55 del 10.03.2014, pubblicato in G.U. del 02.04.2014, in considerazione del valore della controversia, della complessità delle questioni trattate e dell’attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, sentiti i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando annulla la delibera condominiale adottata del....
Rigetta ogni altra domanda.
Condanna il Condominio convenuto, in persona del legale rappresentante al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese di giudizio che si liquidano in €. ..... (scaglione indeterminabile – complessità bassa), oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a.
Auspico quindi che quanto sopra, possa un giorno risultarvi utile, già... per far valere i vostri diritti - in qualità di condomini - in qualunque sede di giudizio!!!
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