Prevenzione, riuso e riciclo il tutto per sottrarre i prodotti allo smaltimento e limitare al massimo gli sprechi.
Difatti, l’estensione del ciclo di vita dei prodotti contribuisce a ridurre i rifiuti al minimo e, una volta che il prodotto ha terminato la sua funzione, i materiali di cui è composto vengono - laddove possibile - reintrodotti nel ciclo economico generando ulteriore valore.
Parliamo di un modello di sviluppo basato su sostenibilità e circolarità, persegue la riduzione della pressione sull’ambiente, ma anche la diminuzione della dipendenza da altri Paesi per l’accesso alle materie prime strategiche e l’incremento di competitività e di crescita economica disgiunta dall’utilizzo delle risorse.
Ed è con questi principi che entrerà tra pochi gioni in vigore (il 26 c.m.) il Regolamento che disciplina il riuso dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, messo a punto dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale.
Il DM 127 del 28 giugno 2024 definisce i criteri per cui i rifiuti inerti da costruzione, demolizione e origine minerale cessano di essere considerati rifiuti dopo operazioni di recupero e dispone che, preferibilmente, i rifiuti inerti ammessi alla produzione di aggregati recuperati provengano da demolizione selettiva.
Il provvedimento stabilisce che i rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione, demolizione e di origine minerale cessano di essere qualificati come rifiuti e diventano aggregato recuperato se l’aggregato riciclato o artificiale derivante dal trattamento di recupero soddisfa determinati criteri. Sono indicati espressamente gli scopi per i quali può essere utilizzato l’aggregato recuperato.
Il nuovo Decreto definisce le responsabilità del produttore di aggregato recuperato, la dichiarazione di conformità e le modalità di prelievo e detenzione dei campioni di aggregato recuperato.
Si prevede che produttore implementi un sistema idoneo che dimostri il rispetto dei criteri stabiliti nel regolamento, inclusi il controllo della qualità e l’automonitoraggio. Questo sistema può anche comprendere l’accesso a procedure di accreditamento per garantire conformità aggiuntiva.
Entro settembre 2026 (24 mesi dall’entrata in vigore del Decreto), il Ministero dell’ambiente valuterà i dati di monitoraggio acquisiti tramite il Registro nazionale delle autorizzazioni al recupero (ReCER) ed eventualmente procederà alla revisione dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto.
La nuova normativa, particolarmente attesa dal settore, mira a superare le criticità emerse con il precedente Decreto Inerti o End of Waste DM 152/2022 e lo abroga, ampliando il novero delle applicazioni cui possono essere destinati i materiali e alleggerendo gli oneri economici e amministrativi per gli operatori.
Estrarre, produrre, utilizzare e gettare, sono queste le parole nel prossimo futuro per tutti i rifiuti provenienti da talune fasi delle costruzioni.
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