Il lettore si è rivolto al sottoscritto perché ritiene - vi è riportato: "da come scrive nel suo omonimo blog" - che un mio consiglio possa rappresentare qualcosa di autentico, sincero, certamente veritiero e trasparente, un giudizio slegato da compromessi o ancor peggio da quelle metodologie coercitive solitamente realizzate per non dire ciò che si pensa, esulando da quei principi morali, sicuramente per evitare eventuale pubblicazione di scheletri dell'armadio, che possano dare seguito a ripercussioni non solo personali ma anche familiari...
Ed allora, leggendo quanto accaduto in quell'aula di Tribunale della mia regione, ed avendo compreso dai documenti ricevuti l'estenuanti procedimenti posti in campo da quei legali della controparte, ho avuto come la sensazione che, chi avrebbe dovuto in modo "salomonico" giudicare, non abbia compiuto in modo corretto il ruolo ad egli assegnato...
Vorrei ricordare tra l'altro che l'art. 36 del c.p.p. stabilisce che il giudice ha l'obbligo di astenersi quando esistono delle particolari circostanze (difatti ho consigliato al mio lettore di affidarsi oltre che al suo legale. anche ad una società di investigazione privata autorizzata) per avere conferma se quel giudice abbia un interesse nel procedimento o se una di quelle parti (o il suo difensore) sia di fatto creditore o debitore di egli, del coniuge o dei figli...
Ed infine, se il giudce incorre in una delle incompatibilità previste dagli att. 34-35 del c.p.p. o se esistono altre gravi ragioni di convenienza...
Va detto come in tutti i casi sopra riportati il giudice avrebbe già dovuto di suo astenersi, ecco quindi che se ciò non fosse accaduto, si potrà procedere con la ricusazione dello stesso, che è per l'appunto la procedura che ho consigliato al mio lettore...
Mi permetto inoltre di ricordare come l'art. 37 c.p.p. aggiunga anche altri motivi per la ricusazione, ad esempio:Se il giudice, nell'esercizio delle sue funzioni e prima della sentenza, manifesti indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto d'imputazione, ed anche nell'udienza preliminare fino alla conclusione degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti; nel dibattimento fino ai termini della trattazione delle questioni preliminari al dibattimento; in qualsiasi altro momento prima che il giudice compia l'atto;
Se invece perviene dopo i termini indicati perché la causa di ricusazione diviene nota successivamente la parte che intende ricusare può presentare domanda entro 3 giorni.
Anche perché bisogna sapere che dopo che si è presentata una richiesta di ricusazione, il giudice - nei cui confronti è proposta la ricusazione - non può pronunciare né concorrere a pronunciare sentenza fino a che non è stata dichiarata inammissibile o rigettata la richiesta di ricusazione.
Ma soprattutto, se viene accolta la ricusazione, il giudice ricusato non potrà più compiere atti del procedimento e verrà sostituito da un altro magistrato. Il giudice che decide della ricusazione stabilisce anche quali atti o quale parte degli atti rimangono in piedi e saranno proseguiti dal nuovo giudice!!!
Cosa aggiungere, la legge esiste, già... si tratta semplicemente di applicarla!!!
Caro amico e lettore, spero attraverso i miei consigli, di esserLe stato di aiuto, mi faccia sapere poi come finisce. I migliori auguri...
Nessun commento:
Posta un commento
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.