Eccoli quindi, tutti in fila, già... genuflessi a quel esponente politico, dirigente, imprenditore, funzionario, etc., finalmente "assolto"...
Ciascuno di loro prova in modo benevolo a confortare quell'individuo, esprimendo in maniera premurosa la propria convinzione, già... che si è trattato di un errore giudiziario!!!
Il giudizio espresso dalla maggioranza dei presenti è che la giustizia non sempre è perfetta, anzi il più delle volte sbaglia, ed è il motivo per cui quanto accaduto a causa di quell'inchiesta giudiziaria, debba esser ora sollecitamente eliminato, sì... come si fa' con un cancellino da lavagna - a conferma che quelle attività d'indagine - compiute dal pubblico ministero - fossero errate!!!
Ci si dimentica o forse si preferisce far finta di non sapere che un giudice può pronunciare sentenza di assoluzione anche quando manca o è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l'imputato lo abbia commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato è stato commesso da persona imputabile!!!
Difatti, l'impossibilità di giungere ad un accertamento della colpevolezza conduce alla pronuncia di una formula che corrisponde a un accertamento positivo dell'innocenza e ciò discende dall'esigenza di annunciare la causa dell'assoluzione nel dispositivo.
Ad esempio, se vi è la prova che il fatto è stato commesso in presenza di una causa di giustificazione o di una causa personale di non punibilità ovvero vi è dubbio sull'esistenza delle stesse, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione!!!
Infatti con questa formula il giudice dichiara che il fatto addebitato all'imputato è stato compiuto proprio da lui, tuttavia il fatto non può essere considerato un illecito penale e da qui il "non costituisce reato", perché manca l'elemento soggettivo (dolo, colpa o preterintenzione).
Cosa voglio dire, che vi è differenza sostanziale tra un imputato che non ha commesso il reato o non è previsto dalla legge come reato e viceversa chi il reato lo ha commesso e poi per le ragioni più svariate (e grazie a certi stratagemmi...) non può essere condannato e quindi viene assolto!!!
Ecco perché soltanto la formula “il fatto non sussiste” e/o ”l'imputato non ha commesso il fatto” stabilisce l'assoluzione più ampia che nega in maniera chiara il presupposto storico dell'accusa, tutto il resto viceversa può essere equiparato a una insufficienza di prove a carico dell'imputato e quindi non si è esenti da colpe!!!
Ed allora, rivolgendomi ai tanti lacchè di cui ho saputo esser stati presenti in talune feste, riunioni, cene e poi fanno di tutto per evitare che qualche immagini pubblicate sui social evidenzino quella loro presenza, beh... vorrei dir loro che quando ossequiano quei soggetti ahimè ancora "imputati", quando in maniera celere ci si è recati in quei ricevimenti - senza esser stati personalmente invitati - per incontrare, abbracciare, ecco fatelo senza eludere quei selfie e quindi non esitate per paura di venir scoperti, rischiando quindi che qualcuno possa rinfacciarvi quel "rapporto" d'interesse...
Ma d'altronde comprendo bene quanto sia, per molti di voi, difficile allontanarsi da quegli individui, sì... gli stessi che da sempre hanno foraggiato quella struttura clientelare, corrotta e collusa, la stessa che apertamente criticate, ma con cui finora avete convissuto e beneficiato...
E quindi perché rinnegare ciò che si è stati o ciò che si è!!! Quindi, nel proteggere e difendere quel vostro intimo referente, sarebbe opportuno quantomeno che non andaste in giro a dire che si è trattato di un errore giudiziario o ancor peggio che quel vostro amico/conoscente "imputato" è una persona perbene, perché lo sappiamo tutti che non è così, già... anche se c'è stato un verdetto di assoluzione!!!
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