Lungi dal sottoscritto mettersi a fare polemiche inutili, ma c'è una cosa di cui non sono molto convinto e si tratta di quel sistema di controllo conosciuto come "White list".
La "White list" è un elenco istituito presso le Prefetture provinciali, al quale possono registrarsi le imprese che lavorano nei settori considerati più ad alto rischio di infiltrazione mafiosa.
Ed allora analizziamo quali sono questi settori:
Ai sensi dell’art. 1, comma 53, della L. 190/2012 sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività:
- Trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
- Trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
- Estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- Confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- Noli a freddo di macchinari;
- Fornitura di ferro lavorato;
- Noli a caldo;
- Autotrasporti per conto di terzi;
- Guardiania dei cantieri.
L'iscrizione nell'elenco inoltre consente quindi sia alle imprese individuali che alle società iscritte alla White list, di non dover richiedere e farsi rilasciare dalla prefettura la certificazione antimafia obbligatoria per poter partecipare alle gare di appalto pubbliche, per lavorare con le amministrazioni ed enti pubblici o anche con società private concessionarie di opere pubbliche.
Le imprese che lavorano in questi settori, possono quindi presentare domanda d'iscrizione solo se possiedono determinati requisiti e solo dopo aver eseguito i dovuti controlli incrociati tra CED interforze del Ministero e Camera di Commercio...
Ovviamente per le imprese che rientrano nei settori di cui sopra, vi sono delle condizioni obbligatorie per essere iscritte negli elenchi delle "White list" ...
Le imprese infatti sottoposte a verifiche, non devono essere state oggetto di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del Codice Antimafia, né aver avuto tentativi di infiltrazione mafiosa tali da condizionare le scelte e l'esercizio dell'impresa...
Ed allora -
il titolare dell'impresa individuale o il legale rappresentante in caso di società - procede con la domanda di iscrizione, presentata alla Prefettura della provincia in cui ha sede legale l'impresa interessata a volersi iscrivere agli elenchi fornitori appalti pubblici, forniture di servizi ed esecutori di lavori, cui segue la compilazione dei moduli, della presentazione istanza (
diverso a seconda del tipo di società che richiede l'iscrizione agli elenchi), la dichiarazione sostitutiva iscrizione CCIAA, una dichiarazione sostitutiva dei familiari conviventi, il tutto dovrà essere inviato per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata della prefettura, oppure tramite fax o posta ordinaria, scrivendo nell'oggetto la seguente dicitura:
"richiesta iscrizione in white list" e quindi il nome della ditta.
Fin qui tutto bene... ma cosa succede dopo l'invio della domanda?
Con quali modalità si svolgono i controlli su quell'impresa e sul suo titolare???
Ovviamente se quest'ultimi sono positivi la Prefettura dispone l'iscrizione dell'impresa nell'elenco pubblicato sul proprio sito internet, mentre se risultano negativi, il Prefetto rigetta l'istanza comunicando la notizia al richiedente.
L'iter prevede che la Prefettura conduca gli accertamenti sulla non mafiosità dell'impresa istante mediante la consultazione della "Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia" desumibili dalle situazioni indizianti elencate dall'art. 84, comma 4, del Codice antimafia (
ad esempio, la sussistenza di misure cautelari o di condanne, anche non definitive, per reati come la turbata libertà degli incanti, oppure ancora la violazione reiterata degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari).
Ma allora mi chiedo se quell'amministratore è (se pur in quel suo ruolo di "prestanome"...) un individuo integerrimo, già... un soggetto che non ha mai avuto alcun problema con la giustizia e ancora, se la società che egli rappresenta è ad esempio di nuova costituzione oppure abbia ottenuto quei requisiti necessari attraverso l'acquisizione di una cessione di ramo d'azienda o ancora, se egli ha proceduto a rilevare un'azienda o per meglio dire le quote societarie (che di fatto erano di soggetti posti a paravento, i quali "celavano" alcuni affiliati della nota associazione mafiosa...) ecco, in questi casi, cosa succede???
Già... in una condizione così perfettamente "confezionata" è evidente che qualsivoglia verifica risulterà dal punto di vista legale del tutto "trasparente"; infatti... anche i familiari conviventi di questa cosiddetta "testa di legno" risulteranno altrettanto "limpidi" agli occhi di quella banca dati nazionale, nulla porterà ad evidenziare qualcosa d'irregolare e così anche quella società "mascherata", potrà finalmente ottenere quel tanto autorizzato ingresso tra le società "cristalline" nella "White list"...
Viene da chiedersi, ma non sarebbe più corretto verificare anticipatamente le condizioni finanziarie di quel soggetto proprietario della società richiedente l'istanza, quantomeno verificare la sua capacità finanziaria nei precedenti cinque/dieci anni antecedenti la sua nomina ad amministratore???
Comprendere i suoi movimenti bancari servirà a verificare in quali modi sono state effettuate quelle successive acquisizioni, valutare in quali modi è stata creata la società, se quest'ultima è stata acquistata da terzi, controllare se sono stati eseguiti pagamenti bancari (solitamente non vi sono...), il che porterà a comprendere anche eventuali acquisizioni immobiliari, attrezzature, macchine, impianti, ecc...
Bisogna cioè verificare se non vi siano stati in fase di "preparazione" di quella società, eventuali circostanze che hanno portato ad azioni volutamente "
distratte" o certamente poco legali, realizzate non tanto da quell'amministratore compiacente, ma da chi dietro di lui (
nel caso in cui egli fosse posto lì appositamente per fare quanto gli viene richiesto) ha deciso per egli!!!
Quanto sopra è sicuramente dimostrabile (
se solo quei controlli fossero realmente compiuti in questa maniera concreta... ), mettendo in pratica le verifiche di sperequazione finanziaria!!!
Ecco perché secondo il sottoscritto quelle liste hanno oggi un valore effimero (chissà forse qualcuno ai piani alti vuole proprio così e d'altronde visto quanto assistiamo ogni giorno a seguito delle inchieste giudiziarie, non mi meraviglierei...), proprio perché i controlli realizzati da quel cosiddetto "gruppo" non valuta l'effettiva pericolosità "creata ad hoc", ma basa su dati e valori "empirici" quei loro controlli, che poco o nulla hanno a che fare, con le reali condizioni d'infiltrazione di quei soggetti!!!
La conferma peraltro di quanto appena detto è emersa in questi anni quando si è giunti alla fine del raggiro e quando ormai erano emerse quelle complicità d'infiltrazione mafiosa che proprio quei controlli avrebbero dovute prevedere!!!
Ecco il perché del mio titolo: White list??? Sì... "white", ma solo sulla carta!!!
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