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martedì 12 gennaio 2021

La definiscono: offerta economicamente più vantaggiosa"!!! Ma per chi... non certamente per noi cittadini che dopo solo pochi anni iniziamo a pagarne le conseguenze!!!

Certo, è interessante valutare come il valore di un appalto (economicamente non  sempre remunerativo), debba subire un ulteriore ribasso a seguito della presentazione d'offerta, così come richiesto dal criterio di aggiudicazione da parte della stazione appaltante...
Per cui, tralasciando le relazioni preventive che in fase di progettazione sono state adottate - mi riferisco ad esempio alle indagini di mercato, ma anche a tutti quegli elementi indispensabili per effettuare le necessarie valutazioni tali da permettere una corretta  quantificazione dell'appalto da realizzarsi - ciò che non si vuole comprendere è che vincolando l’offerta in questo modo, non si può che dar vigore assoluto all’aspetto "prezzo", con una riconduzione della gara al massimo ribasso ed in questo modo si favorisce lo sbilanciamento dell’equilibrio economico, generando tutti quei presupposti per un’offerta in perdita che come noto stimola varianti, contenziosi, incompiute, riduzione della sicurezza, ma soprattutto impiego di materiali scadenti!!!
Se pur la preventiva valutazione delle esigenze della stazione appaltante e la necessaria trasparenza nei confronti dei concorrenti suggeriscono di dover adottare criteri chiari e precisi rispetto alla valutazione delle offerte, sembra però che la pubblica amministrazione non comprenda l’infausta situazione in cui si va a cacciare, pensando esclusivamente di voler risparmiare sull’opera...
Difatti, nelle gare da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa si possono riscontrare due gravi problemi, solitamente ricorrenti, a causa di una inattitudine nel fissare obiettivi di salvaguardia della commessa...
Tra questi ad esempio vi è la mancata effettiva valorizzazione della qualità nell'offerta tecnica (che spesso viene ricondotta ad aspetti di solo costo) ed il manifestarsi di gravi interferenze al progetto esecutivo (quando i criteri posti a base di gara richiedono una variazione della consistenza progettuale).
E difatti, la prima questione accade perché l’offerta tecnica viene spesso tradotta in una lista della spesa, lavorazioni che spesso non sono inserite in progetto che l’impresa partecipante alla procedura concorsuale deve proporre per ingraziarsi il giudizio della commissione, tramutando di fatto l’offerta in una proposta che di qualitativo ha veramente poco...
Già... perché l’altro grave problema riguarda la manomissione che la stazione appaltante promuove in sede di selezione!!!
Siano esse migliorie o varianti consentite, cambia poco, l’estensore della disciplina di gara con la pretesa di poche pagine di proposta chiede agli operatori economici di stravolgere un progetto che ha avuto una gestazione di anni: valutazione costi-benefici di tutte le opportunità progettuali, quattro cinque fasi progettuali per mettere a fuoco ogni dettaglio costruttivo, pareri su nulla osta di enti sovraordinati, verifiche e validazioni!!!
E così... si rinnega quanto fatto e si richiede all’impresa (che il più delle volte non possiede neppure un ufficio tecnico) di sistemare in pochi giorni e con poche pagine di relazione, un progetto complesso supportato da un’infinità di valutazioni, a cui ora l’operatore economico, non può lontanamente giungere...
Difatti, uno delle circostanze da evitare sono i ribassi selvaggi e tutte le problematiche connesse...
L'elemento relativo al costo può assumere così la forma di un prezzo fisso, sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base ai criteri qualitativi...
Si potrebbe ad esempio definire sin da subito un ribasso di percentuale unico, che dovrà essere fissato nel bando in relazione alla tipologia dell’intervento e lasciando libertà agli operatori economici di esprimersi al meglio sui criteri qualitativi affinché sia prerogativa per la stazione appaltante in quanto garanzia della corretta esecuzione dell’opera pubblica anche in rapporto a varianti e contenzioso.
Dovremmo infine comprendere che deve essere evitata la modifica del progetto intesa come variazione della consistenza dello stesso (quantitativa e qualitativa), poiché tale atteggiamento può stravolgere l’assetto progettuale creando degli scoordinamenti che possono minare la regolare esecuzione del contratto: lacune dove l’impresa si insinua per un contenzioso, errori progettuali, necessità di effettuare varianti per calibrare le modifiche sommarie proposte in gara.
Per quanto sopra descritto, ritengo che migliorie e varianti progettuali dovranno essere limitate, se non eliminate, dalla stazione appaltante!!!
CONTINUA 

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