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giovedì 20 gennaio 2011

Lo stupro è meno grave se la ragazza non è vergine...

Se il caso della sentenza di cassazione sullo stupro della minorenne, meno grave, in quanto non più vergine vi ha colpito, leggete questo articolo da "altalex" che approfondisce da un punto di vista giuridico la questione.
La nota vicenda criminosa al centro della cronaca giudiziaria, sulla presunta minore gravità della violenza sessuale ai danni di una minore non più vergine, merita chiarezza.
Nell’ambito dei reati contro la libertà personale, come noto, la minore gravità del fatto costituisce una attenuante speciale prevista dall'art. 609-quater, comma 3, c.p. , segnatamente per il reato di atti sessuali con minorenne.
Il delitto ex art. 609 quater c.p. testualmente recita: “Soggiace alla pena stabilita dall`articolo 609 bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che. al momento del fatto: 1) non ha compiuto gli anni quattordici; 2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l`ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest`ultimo, una relazione di convivenza. Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell`articolo 609 bis compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita fino a due terzi. Si applica la pena di cui all’articolo 609 ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci”.
Il reato ascritto, innanzitutto, è quello di cui all’art. 609 quater, caratterizzato dall’assenza di pressioni coercitive, (Cass. pen. 29662/2004); in tal senso la Corte evidenzia che: “si era trattato di un rapporto pienamente assentito dalla stessa che ne aveva scelto le modalità”.
La Cassazione, dunque, entrando nel merito della quaestio, evidenzia una aporia logica nella motivazione del collegio di merito: lo stesso riconosce, con riguardo alla consumazione del rapporto, che si era trattato di un rapporto assentito dalla stessa, la quale, in particolare, ne aveva scelto le modalità.
Sempre la stessa Corte di merito, proseguendo, nega la diminuente della minore gravità del fatto di cui all'art. 609-quater, comma 3, c.p. proprio con riferimento alle "modalità innaturali del rapporto".
Gli ermellini, a questo punto, rilevano un evidente punto nevralgico motivazionale: lo stesso fatto (modalità del rapporto) è addotto sia in veste negativa, (a svantaggio del condannato), sia in veste positiva, (a vantaggio dello stesso).
La Suprema Corte, quindi, evidenzia, “che è bensì vero che ciò non elimina la riprovevolezza della condotta dell'imputato che in realtà si è avvalso dello stato di soggezione in cui la giovane vittima si trovava nei suoi confronti per essere inserita nello stesso nucleo familiare da lui costituito con la di lei madre convivente” ma “in questo contesto non sembra possa convenirsi con l'impugnata sentenza laddove afferma la gravità dell'episodio deducendola dalle modalità innaturali del rapporto, che in realtà furono scelte con avvedutezza della minore in quanto a suo dire idonee ad evitare i rischi che un diverso rapporto poteva comportare per la sua salute a causa della pregressa condizione di tossicodipendente dell'imputato”.
Non appare razionale, ad avviso del Collegio, pertanto, che l’agente possa essere escluso dal benefico della diminuente per un aspetto connotativo del comportamento delittuoso scelto dal soggetto passivo.
Tanto dedotto in fatto, la Corte si sofferma a valutare l’incidenza della condotta delittuosa sul bene giuridico tutelato dalla norma, ovvero “il corretto sviluppo della personalità sessuale del minore”, incidenza che va valutata in concreto, (Cass. pen. 12007/2003): il Collegio non condivide, quindi, la sentenza di merito dove ritiene le modalità di consumazione del rapporto sessuale “tali da compromettere l'armonioso sviluppo della sfera sessuale della vittima".
Ad avviso del Collegio: “l'affermazione è infatti del tutto apodittica in quanto trascura di considerare quanto nella stessa sentenza poco prima si è rilevato, e cioè che la ragazza già a partire dall'età di 13 anni aveva avuto numerosi rapporti sessuali con uomini di ogni età di guisa che è lecito ritenere che già al momento dell'incontro con l'imputato la sua personalità dal punto di vista sessuale fosse molto più sviluppata di quanto ci si può normalmente aspettare da una ragazza della sua età”.
La disamina oggettivo-giuridico della sentenza non può che lasciare perplessi: se non altro per la disinformazione assolutamente censurabile.
La sentenza non ha mai affermato che “lo stupro è meno grave se perpetrato ai danni di una ragazza non più vergine”; ha semplicemente dedotto che, una donna la quale abbia già intrattenuto rapporti sessuali con molti adulti ha senza dubbio una maggiore maturità sessuale.
Quanto al fatto tipico, è opportuno ricordare che la stessa Corte ribadisce che esso merita la stessa riprovevolezza, (nulla di meno dunque), ma si tratta, sul piano concreto, di un rapporto sessuale consumato con la volontà della minorenne la quale aveva ella stessa scelto le modalità consumative della relazione.
Quando i Giudici “sbagliano” è sicuramente corretto dirlo ed anche ad alta voce: altrettanto occorrerebbe fare, tuttavia, quando a sbagliare sono i giornalisti.
La sentenza Cass. pen. 6329/06, concludendo, non merita certo di essere “dimenticata con ignominia”: resta opinabile, condivisibile, dal punto di vista giuridico ma, sicuramente, “non ha detto quello che è stato detto”.
(Altalex, 21 febbraio 2006. Nota di Giuseppe Buffone)
Corte di cassazione
Sezione III penale
Sentenza 17 febbraio 2006, n. 6329
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 25 novembre 2003 la Corte d'appello di Cagliari decidendo sulla impugnazione proposta da T.M. avverso la sentenza in data 30 novembre 2001 del tribunale della stessa città - che lo aveva condannato alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione per il delitto di violenza sessuale ed a quella di mesi due di reclusione per i reati di percosse e minacce - dichiarava di non doversi procedere per intervenuta remissione della querela in ordine al reato di percosse e rideterminava la pena per i reati sub b) e c) nella misura di gg. 15 di reclusione, confermando nel resto con condanna dell'appellante anche alle spese di costituzione e rappresentanza della costituita parte civile.
Con il primo motivo di appello l'imputato aveva negato il pregresso rapporto di convivenza con la ragazza, S.V., vittima della violenza.
La Corte di merito replicava che le risultanze testimoniali dimostravano il contrario ed altrettanto risultava in definitiva dalle stesse dichiarazioni dell'imputato che aveva parlato di una volontà calunniosa della parte lesa originata dai suoi rimproveri per lo scarso impegno scolastico.
Con altro motivo erano state evidenziate le inesattezze in cui era caduta la ragazza. La Corte osservava che erano inesattezze di carattere marginale e che doveva escludersi il dolo di calunnia nel suo racconto anche perché non aveva avuto difficoltà a riferire dei suoi incontri precedenti con uomini giovani e meno giovani.
Con un'ulteriore motivo aveva sottolineato che la parte lesa aveva falsamente negato di avere parlato dei suoi rapporti con l'imputato ed altresì che la denuncia era chiaramente finalizzata a liberarsi dello stesso.
La replica era che i testimoni avevano confermato il racconto della parte lesa e che per sbarazzarsi del T. sarebbe stato sufficiente denunciare i maltrattamenti ai quali sottoponeva la famiglia.
La gravità del fatto escludeva infine ad avviso della Corte che il fatto stesso potesse configurarsi come fatto di minore gravità.
L'imputato propone personalmente ricorso per cassazione denunziando con un unico motivo mancanza ed illogicità manifesta della motivazione laddove la sentenza impugnata ha negato la minore gravità di cui all'art. 609-quater, comma 3. Rappresenta infatti che si è trattato di un unico rapporto, pacificamente acconsentito dalla ragazza che si era rifiutata ad un rapporto completo ma aveva optato senza difficoltà per un coito orale e che infine fin dall'età di 13 anni la stessa aveva avuto rapporti con giovani ed adulti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'unico motivo di ricorso merita di essere accolto.
La diminuente della minore gravità del fatto di cui all'art. 609-quater, comma 3, c.p. è stata negata dalla Corte territoriale con riferimento alle "modalità innaturali del rapporto", ritenute tali da compromettere "l'armonioso sviluppo della sfera sessuale della vittima".
L'affermazione si pone in contrasto con quanto poco prima rilevato dalla stessa Corte allorché ha proceduto alla ricostruzione dell'unico episodio - quello riprodotto nel capo di imputazione - di abuso sessuale posto in essere dall'imputato ai danni della minore: si era trattato di un rapporto pienamente assentito dalla stessa che ne aveva scelto le modalità. L'imputato infatti intendeva avere un rapporto completo ma la ragazza, consapevole che l'uomo aveva avuto problemi di tossicodipendenza, aveva optato per un, a suo avviso, meno rischioso rapporto orale.
Ora è bensì vero che ciò non elimina la riprovevolezza della condotta dell'imputato che in realtà si è avvalso dello stato di soggezione in cui la giovane vittima si trovava nei suoi confronti per essere inserita nello stesso nucleo familiare da lui costituito con la di lei madre convivente. Ma tale relazione interpersonale fa parte dell'elemento oggettivo della fattispecie delittuosa tipica di cui si tratta (punita con la reclusione da 5 a 10 anni di reclusione) senza la quale quest'ultima non si sarebbe integrata in quanto pacificamente all'epoca del fatto la ragazza aveva compiuto 14 anni e come si è visto la stessa aveva prestato il proprio consenso al rapporto sessuale.
In questo contesto non sembra possa convenirsi con l'impugnata sentenza laddove afferma la gravità dell'episodio deducendola dalle modalità innaturali del rapporto, che in realtà furono scelte con avvedutezza della minore in quanto a suo dire idonee ad evitare i rischi che un diverso rapporto poteva comportare per la sua salute a causa della pregressa condizione di tossicodipendente dell'imputato.
Ancora meno condivisibile è l'altra affermazione della stessa sentenza, relativa alle negative conseguenze indotte da questo rapporto sullo sviluppo sessuale della minore.
L'affermazione è infatti del tutto apodittica in quanto trascura di considerare quanto nella stessa sentenza poco prima si è rilevato, e cioè che la ragazza già a partire dall'età di 13 anni aveva avuto numerosi rapporti sessuali con uomini di ogni età di guisa che è lecito ritenere che già al momento dell'incontro con l'imputato la sua personalità dal punto di vista sessuale fosse molto più sviluppata di quanto ci si può normalmente aspettare da una ragazza della sua età.
Alla stregua delle considerazioni che precedono e tenendone il debito conto, la Corte territoriale ala quale gli atti devono essere restituiti dovrà valutare se il diniego della attenuante in parola possa essere deciso con il supporto di una motivazione diversa da quella testè censurata.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla la sentenza impugnata limitatamente al diniego della attenuante di cui all'art. 609-quater, comma 3, c.p. e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Cagliari.

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