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giovedì 20 gennaio 2011

Lo stupro è meno grave se la ragazza non è vergine...

Se il caso della sentenza di Cassazione sullo stupro della minorenne, ritenuto meno grave perché la vittima non era più vergine, vi ha colpito, vi invito a leggere questo articolo di "Altalex", che approfondisce la questione da un punto di vista giuridico.

La vicenda, al centro della cronaca giudiziaria, riguarda la presunta minore gravità della violenza sessuale ai danni di una minorenne non più vergine. Questo caso merita chiarezza, soprattutto alla luce delle norme che regolano i reati contro la libertà personale. In particolare, l’art. 609-quater, comma 3, del codice penale prevede una attenuante speciale per i casi di minore gravità del fatto, applicabile anche al reato di atti sessuali con minorenne.

Il delitto di cui all’art. 609-quater c.p. stabilisce che: “Soggiace alla pena prevista dall’articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con una persona che, al momento del fatto, non ha compiuto i 14 anni, o i 16 anni se il colpevole è un ascendente, genitore, tutore o persona a cui il minore è affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia. Nei casi di minore gravità, la pena è diminuita fino a due terzi.”

Nel caso in questione, il reato ascritto è quello di cui all’art. 609-quater, caratterizzato dall’assenza di coercizione. La Cassazione, nella sentenza 29662/2004, ha evidenziato che il rapporto era stato pienamente acconsentito dalla vittima, che ne aveva scelto le modalità. Tuttavia, il collegio di merito aveva negato la diminuente della minore gravità, ritenendo che le "modalità innaturali del rapporto" ne aumentassero la gravità. La Corte di Cassazione ha rilevato una contraddizione logica: lo stesso fatto (le modalità del rapporto) era stato utilizzato sia per negare la diminuente, sia per giustificare la condotta della vittima.

La Suprema Corte ha sottolineato che, sebbene la condotta dell’imputato rimanga riprovevole, non si può escludere la diminuente della minore gravità basandosi su un aspetto scelto dalla vittima stessa. Inoltre, la Corte ha valutato l’incidenza della condotta sul bene giuridico tutelato, ovvero il corretto sviluppo della personalità sessuale del minore. In questo caso, la vittima aveva già avuto numerosi rapporti sessuali a partire dai 13 anni, il che portava a ritenere che la sua maturità sessuale fosse superiore alla media per la sua età.

La sentenza non ha mai affermato che “lo stupro è meno grave se la vittima non è più vergine”, come erroneamente riportato da alcuni media. Al contrario, ha semplicemente considerato che una minorenne con una storia sessuale pregressa avesse una maggiore maturità sessuale. La Corte ha ribadito che il fatto rimane riprovevole, ma ha riconosciuto che il rapporto era stato consumato con il consenso della minorenne, che aveva scelto le modalità.

Quando i giudici sbagliano, è giusto criticarli, ma è altrettanto importante correggere le distorsioni dei media. La sentenza Cass. pen. 6329/06 non merita di essere “dimenticata con ignominia”: è opinabile, ma non ha detto ciò che è stato riportato.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 25 novembre 2003, la Corte d’Appello di Cagliari ha confermato la condanna a T.M. per violenza sessuale, riducendo la pena per altri reati minori. L’imputato aveva negato il rapporto di convivenza con la vittima, S.V., ma la Corte ha ritenuto credibili le testimonianze a suo sfavore. La vittima, nonostante alcune inesattezze nel racconto, aveva descritto chiaramente i rapporti con l’imputato, che aveva scelto modalità sessuali alternative per evitare rischi alla sua salute, data la sua pregressa tossicodipendenza.

La Corte di merito aveva negato la diminuente della minore gravità, ritenendo il fatto particolarmente grave. Tuttavia, la Cassazione ha rilevato che la vittima, già sessualmente attiva dai 13 anni, aveva una maturità superiore alla media per la sua età, il che rendeva il fatto di minore gravità. La sentenza ha quindi riconosciuto la diminuente, pur mantenendo la condanna per il reato.

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