Vi è infatti un po' di confusione tra i due accertamenti e cioè tra il momento di verifica e quello riguardante i requisiti generali ( articolo 38, comma 1, lettera b) - Codice dei contratti pubblici).
E' possibile infatti che proprio tra i due momenti intervengano cause ostative/interdittive che precludono la possibilità di contrarre contratti con la Pubblica Amministrazione.
Infatti se da un lato, in fase di gara si verificano i requisiti dichiarati dall'impresa, dall'altro e cioè immediatamente alla data antecedente la stipula del contratto, si provvede alla richiesta di acquisizione della comunicazione antimafia, solo e soltanto nei limiti dell'aggiudicatario.
L'acquisizione della comunicazione antimafia, oltre ai soggetti di cui sopra, riguarderà ( ai sensi dell’articolo 85 del codice antimafia), anche:
- per tutti gli altri tipi di società, anche i membri del collegio sindacale ( legge n. 231/2001).
Stessa situazione cautelativa in fase di gara, andrebbe presa anche su eventuali familiari conviventi, ma qui l'interpretazione giurisprudenziale diventa talmente estesa, che andrebbe affrontata con un argomento a parte..., certamente diverso è il discorso con riferimento alla informazione prefettizia che ( articolo 85, comma 3, del codice antimafia), prevede espressamente la necessità di estendere la verifica anche ai familiari conviventi e cioè con chiunque conviva con la persona sottoposta ad accertamento.
Non esiste alcuna possibilità per il privato di rivolgersi alle Prefetture per richiedere la documentazione antimafia, analoga situazione se la richiesta viene fatta alla Camera di Commercio nel caso in cui si richiedesse loro, di rilasciare un certificato camerale con la dicitura antimafia.
- la visura delle iscrizioni nel casellario giudiziale, ai sensi dell’articolo 33 del DPR 14 novembre 2002, n. 313 (T.U. delle disposizioni in materia di casellario giudiziale), poiché tale documento, pur non avendo alcuna efficacia giuridica, riporta comunque tutte le iscrizioni contenute nel casellario giudiziale, comprese quelle di cui non è fatta menzione nei certificati rilasciati al privato;
- un certificato dei carichi pendenti, che attesta l’eventuale sussistenza di sentenze di condanna anche non definitive;
Tra queste abbiamo:
Assistiamo purtroppo giornalmente, alla conclusione di procedure giudiziarie nelle quali, da un lato vengono escluse quelle imprese che, a causa d'informative "positive" prefettizie, non possono continuare quegli appalti già aggiudicati, mentre di contro, assistiamo all'assegnazione degli stessi lavori ad altre imprese, che in sede di contratto e secondo i cosiddetti " controlli" vengono considerate limpide, ma che poi successivamente nel corso dei lavori e quasi sempre all'ultimazione degli stessi, vengono invece delegittimate e marchiate quali "affiliate"...
Un doppio scherno per quanti ( dipendenti della prima impresa ) si sono visti soffiare via parte del proprio operato, diminuendo se non perdendo cosi di fatto, oltre alla prospettiva di continuità per la società nella quale si stava operando, anche e purtroppo il proprio posto di lavoro, incredibilmente a scapito di quelle imprese, poi risultate aggiudicatarie, che grazie a chissà quali articolate procedure ( e non entro nei meriti della volontarietà di quei controlli, che visti poi i successivi sviluppi delle indagini, possiamo ben dire, essere stati fatti in maniera molto approssimativa... ), che hanno posto queste cosiddette società come "cristalline", ma che successivamente si sono dimostrate tutt'altro.
Abbiamo potuto leggere come, nel corso dei lavori, questi abbiano utilizzato manodopera, subappaltatori, lavoratori autonomi e fornitori e/o noli, senza alcun rispetto delle normative previste, anzi, affidando proprio l'intera gestione dell'appalto a soggetti che ora, attraverso le indagini, sono risultate organiche proprio di quel sistema, che tanto sin dall'inizio si era voluto contrastare!!!
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