Sono molti gli Imprenditori a non conoscere ( o a far finta di non conoscere…), che vi sono gravi risvolti penali per chi viola le norme in fase di esecuzione dei lavori.
Innanzitutto inizierò trattando il subappalto autorizzato, ne approfondirò le condizioni perché la richiesta formulata possa essere accettata e le modalità perché questa possa essere conforme alla normativa vigente.
Altresì, tratterò delle conseguenze del subappalto non autorizzato, analizzando le procedure di autorizzazione che vanno redatte all’Ente Appaltante e soprattutto l’avallimento con la dimostrazione, in sede di gara, sia del possesso dei requisiti di qualificazione richiesti da una stazione appaltante per la partecipazione ad una specifica procedura di affidamento (art. 49 del D.Lgs. 163/2006) che quanto finalizzato alla dimostrazione della stabile disponibilità dei requisiti necessari per conseguire l'attestazione di qualificazione che abilita l'operatore economico alla partecipazione a future procedure di affidamento (art. 50 del D.Lgs. 163/2006).
Come ben sappiamo ( almeno per chi opera nel ns. settore...), la nozione di subappalto, nell'ambito dei contratti pubblici, per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, si ritrova nell'Art. 118 del D.lgs 163/2006.
Ora, l'articolo sopra citato, non modifica quanto in precedenza formulato in materia di subappalto, ma inserisce in un'unica norma, i principi dettati dalle "Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE".
E' quindi alla luce di quanto sopra, possiamo dire che, costituisce Subappalto: qualunque tipo di contratto che intercorre tra l'appaltatore ed un terzo, in virtù del quale, alcune delle prestazioni appaltate, non vengono eseguite direttamente dall'appaltatore con la propria organizzazione, bensì demandate a soggetti terzi, giuridicamente distinti ed in relazione ai quali, si pone l'esigenza che questi siano qualificati ed in regola con la cosiddetta disciplina antimafia.
In ogni caso, il subappalto qualunque possa esserne l'importo è sempre soggetto ad autorizzazione del Committente, sia esso pubblico che privato, ( l'importo infatti è fondamentale soltanto ai soli fini della durata massima del procedimento di autorizzazione in 15 o 30 giorni ).
Il subappalto è sottoposto e condizionato ai seguenti obblighi:
- il primo è l'obbligo per il concorrente all'atto dell'offerta di indicare i lavori o parti di opere, servizi o forniture o parti di queste che intende subappaltare la cosiddetta dichiarazione di subappalto;
- il secondo è l'obbligo per l'affidatario di depositare copia del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 giorni prima dell'inizio delle prestazioni;
- il terzo è l'obbligo di produrre, contestualmente al deposito del contratto, le certificazioni attestanti il possesso dei requisiti di qualificazione del subappaltatore prescritti dal codice e l'attestazione anche del possesso dei requisiti generali cui all'art. 38 del D.lgs 163/2006.
Ovviamente, nel caso in cui una impresa ( aggiudicataria di una gara d'appalto ), non dichiarasse in fase di gara, la propria disponibilità a subappaltare, comporta per l'impresa stessa, l'impossibilità di avvalersi del subappalto ( così come confermato con la Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici, in data 22 giugno 2000 n. 823/400/93).
È fondamentale infatti che, la dichiarazione resa dalla ditta appaltante all'atto della presentazione dell'offerta, secondo cui questa si riserva di subappaltare alcuni lavori in caso di aggiudicazione, costituisce un presupposto essenziale non ai fini della partecipazione alla gara, ma in vista della successiva autorizzazione della stazione appaltante.
Comunque, la incompletezza o l'erroneità della dichiarazione, non è assunta quale fondamento di un provvedimento di esclusione, ma costituisce soltanto impedimento per l'aggiudicataria a ricorrere al subappalto (così come riportato nel Cons. Stato, Sez. V, 23 giugno 1999 n. 438; T.A.R. Piemonte 28 settembre 2007 n. 2984; T.A.R. Catania, Sez. IV, 7 luglio 2006 n. 1111; T.A.R. Napoli, Sez. I, 20 luglio 1998 n. 2446, Tar Friuli Venezia Giulia, Sez. I, 8 giugno 2009 n. 462 ed in senso analogo da ult. Cons. Stato, Sez. IV, sent. 12 giugno 2009, n. 3696)
Con una recente sentenza, il Consiglio di Stato ha specificato comunque che:
le dichiarazioni di subappalto debbono comunque individuare con precisione quali lavori o «parti di opere», anche all'interno di quella stessa categoria, si intendono subappaltare, onde consentire di verificare se la qualificazione posseduta autorizzi l'impresa ad eseguire le lavorazioni rimanenti, escluse dal subappalto; a maggior ragione, nel caso di impresa del tutto sprovvista di qualificazione, la dichiarazione dovrà riferirsi inequivocabilmente a tutte le opere appartenenti alla categoria" (Sez. IV, 21 aprile 2009 n. 2435, che conferma quanto precedentemente dichiarato dal Tar Lazio - Roma, Sez. 1.19 nel novembre 2007, n. 11330).
Inoltre si è ribadito l'illegittimità per genericità e cioè la dichiarazione con la quale una ditta partecipante ad una gara di appalto si era limitata ad affermare di voler subappaltare tutte le lavorazioni nel massimo consentito dalla legge.
L'art. 118, comma 2, punto 1, del D.lgs 163/2006 prevede espressamente la possibilità di affidare in subappalto o in cottimo a condizione che i concorrenti all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero di servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo ( inammissibilità che era già stata ben evidenziata dal Tar Sardegna con sentenza del 27 settembre 2007 n. 1764 ).
Per quanto sopra, la ditta non può limitarsi a dichiarare genericamente di voler subappaltare tutti i lavori che la legge le consente, ma deve specificare in modo analitico e puntuale, quali lavori intenda subappaltare ed in mancanza di tale specificazione, la dichiarazione non può soddisfare la condizione normativa richiesta e quindi deve ritenersi invalida.
Caso diverso invece quando è il bando di gara, che legittimamente esclude la possibilità di subappaltare, in ragione della specificità tecnica delle stesse...
Giustamente, se un soggetto in fase d'offerta, abbia reso tale dichiarazione, essendo questa in contrasto con quanto richiesto nel bando, egli è suscettibile di essere escluso dalla gara, poiché si è posto nella condizione di presentare un offerta che per modalità di esecuzione è difforme dalla lex specialis (Tar Veneto, Sez. I, 5 agosto 2009 n. 2314 e Cons. di Stato, Sez. V, n. 4382/2008, contraria T.A.R. Lazio, III, n. 2799/2007, secondo cui la dichiarazione circa il subappalto è in contrasto con quanto previsto dal bando).
E' comunque fatto salvo che, se in fase di gara nella dichiarazione il concorrente abbia superato le percentuali massime di subappalto previste nel bando, tale errore non comporta l'esclusione del concorrente, ma l'impossibilità di ricorrere al subappalto in caso di aggiudicazione (Cons. di stato, Sez. IV, 12 giugno 2009 n. 3696).
Cosa avviene invece in caso di violazione delle norme in tema di subappalto...???
In fase di esecuzione, la violazione delle sopraddette norme, determina gravi conseguenze civili e penali.
Il contratto di subappalto stipulato in assenza di autorizzazione è nullo per violazione delle norme imperative, mentre quello sottoscritto in violazione della percentuale massima consentita dalla legge resta nullo ai sensi dell'art. 1418 ce., per la sola parte eccedente la percentuale consentita (si veda Tar Lazio, Roma, Sez. Ili quater, 29 aprile 2009 n. 4401).
L'art. 21 della legge n. 646/1982 e s.m.i. nelle sopra riportate ipotesi
conferisce alla stazione appaltante la facoltà di chiedere la risoluzione, assimilabile alla risoluzione per inadempimento, del contratto principale di appalto,
alla luce della rottura del rapporto fiduciario e la sospensione dei pagamenti in favore dell'appaltatore, in quanto fatto potenzialmente produttivo di danno (Cass. Civ. n. 8421/2000).
La decisione di chiedere la risoluzione è attribuita alla discrezionalità della stazione appaltante la quale dovrà compiere una valutazione dei contrapposti interessi (si veda determina dell'AVLP n. 20/2000).
Il subappalto non autorizzato determina anche conseguenze penali: la norma fondamentale è rappresentata dall'art. 21 della legge n. 646/1982 e s.m.i. che prevede la sanzione, a carico dell'appaltatore, dell'arresto da sei mesi ad un anno e di un'ammenda non inferiore ad un terzo del valore complessivo dell'opera ricevuta in appalto, ed a carico del subappaltatore e dell'affidatario del cottimo, dell'arresto da sei mesi ad un anno e di un'ammenda pari ad un terzo del valore dell'opera ricevuta in subappalto o in cottimo. Il funzionario è invece assai più pesantemente colpito ai sensi dell'art. 10 quinquies della legge del 1965, n. 575, con la reclusione da due a quattro anni.
Per finire segnalo che, nel caso del raggruppamento temporaneo, aggiudicatario di una gara di appalto,
soltanto l'impresa capogruppo e mandataria può stipulare il contratto di subappalto, atteso che il rapporto si costituisce in capo all'associazione temporanea, nella persona dell'impresa mandataria, e non in capo ai singoli componenti.
La Suprema corte ha chiarito infatti che le mandanti non possono disporre, mediante contratti di subappalto, di obbligazioni di cui non sono direttamente titolari (Cons. Stato, Sez. V, 21 novembre 2007 n. 5906).
Caso interessante è quello sulle attività concernenti la fornitura e posa in opera di conglomerati bituminosi, così come riportato nella pagina della Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture:
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=3583
Deliberazione n. 35 - Adunanza del 03 Settembre 2008 - N. 23249/08
Caro Costanzo, il suo articolo mi rappresenta perfettamente quanto accaduto nella mia ex società (ero un dipendente amministrativo) confiscata dallo Stato. Ahimè sì, mentre lo stato si affannava a dirigere una società ormai compromessa e inesorabilmente destinata al fallimento, assistevo a incredibili episodi in cui i lavori della stessa società erano di fatto gestiti in maniera illegale dalla proprietà estromessa.
RispondiEliminaRisultato?
La società era diventata una trappola cieca per i dipendenti onesti che vi lavoravano, in quanto non percepivano lo stipendio per ammanchi di cassa dovuti a illeciti compromessi tra la vecchia proprietà e alcuni committenti.
La giustizia, però, alla fine fece il suo corso e la storia si concluse con l'arresto dei malfattori e con il fallimento successivo della società
Saluti