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martedì 11 dicembre 2012

Incandidabilità e Anticorruzione...



L’interdizione dai pubblici uffici è una pena accessoria disciplinata dagli artt. 28 e seguenti del codice penale.
L'art. 29 c.p. prevede in via generale:
- l'interdizione perpetua dai pubblici uffici a seguito di condanna all'ergastolo e di condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a 5 anni (si rammenta che il massimo della pena detentiva prevista per il nuovo reato introdotto dal disegno di legge in esame è di 5 anni);
- l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di 5 anni in caso di condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a 3 anni.
L'art. 317-bis c.p. prevede l'interdizione perpetua in caso di condanna per i reati di cui agli artt. 314 (peculato) e 317 (concussione) c.p..
Se, tuttavia, per circostanze attenuanti viene inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, la condanna importa l'interdizione temporanea.
Ai sensi del’art. 28 c.p. l’interdizione comporta la privazione, tra gli altri, del diritto di elettorato o di eleggibilità in qualsiasi elezione e di ogni altro diritto politico.
La lettera b) prevede l’incandidabilità per coloro che sono stati condannati in via definitiva, con una pena di almeno 2 anni, per i delitti previsti dal libro II, titolo II, capo I del codice penale.
Si tratta dei delitti contro la pubblica amministrazione, quali peculato, malversazione, concussione, corruzione, ecc. ( per l'elenco completo si veda sopra, la sintesi riferita all'articolo 8, comma 5 del disegno di legge). 
La medesima lettera b) prevede altresì, l’incandidabilità per “altri delitti” per i quali la legge preveda una pena detentiva superiore, nel massimo, a 3 anni.
La lettera c) prevede che sia il legislatore delegato a determinare il termine di durata dell’incandidabilità - la quale, si è ricordato, è temporanea.
La lettera d) stabilisce che l’incandidabilità operi anche nel caso di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p. (patteggiamento).
Non è prevista analoga disposizione per il divieto di assunzione di cariche di cui al comma 1 e al comma 2, lettera g).
La lettera e) individua tra le finalità del testo unico il coordinamento delle norme sull’incandidabilità con quelle in materia di interdizione dai pubblici uffici e di riabilitazione, nonché con le restrizioni all’esercizio del diritto di voto attivo.
Per quanto riguarda la riabilitazione: l’art. 178 c.p. prevede che la riabilitazione estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna, salvo che la legge disponga diversamente.
Il divieto di ricoprire cariche di Governo (comma 2, lettera f))
La lettera f) prevede che le cause di incandidabilità a deputato e senatore si applicano anche ai fini della assunzione delle cariche di Governo (Presidente del Consiglio dei ministri, Ministri, Viceministri e Sottosegretari), alle medesime condizioni.
Per i membri del Governo, la incandidabilità si tramuta in divieto di ricoprire cariche di governo.
- incandidabilità a livello locale (comma 2, lettere g)-h))
La lettera g) prevede che il testo unico operi una completa ricognizione delle disposizioni vigenti in materia di:
- incandidabilità alle seguenti elezioni di enti locali:
- provinciali;
- comunali;
- circoscrizionali;
Il divieto a ricoprire le seguenti cariche:
- presidente della provincia;
- sindaco;
- assessore provinciale e comunale;
- consigliere provinciale e comunale;
- presidente e componente del consiglio circoscrizionale;
- presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi;
- presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni;
- consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del testo unico degli enti locali (D.Lgs. 267/2000);
- presidente e componente degli organi delle comunità montane.
A differenza dell’incandidabilità parlamentare, istituto completamente nuovo, l’ordinamento vigente già prevede alcune cause ostative alla candidatura negli enti locali derivanti da condanna definitiva.
Si ricorda che l'art. 58 del testo unico degli enti locali (d.lgs. 267/2000) prevede che non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali, e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'art. 114 TU, presidente e componente degli organi delle comunità montane coloro che hanno riportato una condanna definitiva per uno dei seguenti delitti:
- associazione di tipo mafioso o associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti; delitto concernente l’importazione, l’esportazione, la produzione, la vendita di armi; delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a tali reati;
-  peculato, malversazione a danno dello Stato, concussione, corruzione per un atto d’ufficio, corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio, corruzione in atti giudiziari, corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio;
-  delitti, diversi da quelli di cui al punto precedente, commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio per i quali sia stata comminata definitivamente la pena della reclusione non inferiore a sei mesi;
-  delitti non colposi per i quali sai stata inflitta una pena della reclusione non inferiore a due anni.
Le medesime condizioni di non candidabilità sussistono anche per coloro nei confronti dei quali sia stata applicata, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una associazione di stampo mafioso.
L'eventuale elezione di coloro che si trovano nelle condizioni descritte è nulla.
L'organo che ha convalidato l'elezione è tenuto a revocarla non appena viene a conoscenza della loro esistenza.
In caso di sentenza non definitiva si applica la sospensione dalle carica e con il passaggio in giudicato della sentenza di condanna è prevista la decadenza di diritto (art. 59 TUEL).
Il testo attuale della disposizione suddetta è stato introdotto dall'art. 1 della legge 13 Dicembre 1999, n. 475, per conformare il testo alla sentenza della Corte costituzionale n. 141 del 1996 che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale della precedente formulazione (che ancorava la situazione ostativa anche a decisioni non irrevocabili).
La Corte ha affermato che l'incandidabilità va considerata come una particolarissima causa di ineleggibilità che va valutata alla luce del diritto di elettorato passivo, che l'art. 51 Cost. assicura in via generale.
Secondo la Corte, solo una sentenza irrevocabile può giustificare l'esclusione dei cittadini che intendono concorrere alle cariche elettive; né vale obiettare che si tratta di elezioni amministrative, e non di quelle politiche generali, perché pure in questo caso è in gioco il principio democratico, assistito dal riconoscimento costituzionale delle autonomie locali.

Quindi alla fine è stato approvato un decreto, in base al quale chi ha avuto condanne definitive per peculato, corruzione, concussione, terrorismo, mafia fino ad 2 anni e 1 giorno non può essere candidabile, fino a 2 anni invece si. 

Meno male che si pensava di fare pulizia, ma forse se avessero adottato la regola più semplice e cioè quella di mettere fuori, tutti coloro che hanno subito una condanna penale, credo che alla fine di quelli oggi al parlamento, ne sarebbero restati pochi...
L'Italia politica è fantastica nel sapere sempre trovare le giuste soluzioni o per meglio dire escamotage, per favorire sempre ed ovunque i propri uomini di potere... in vari modi, ma sempre mirati ad ottenere per qualcuno benefici, sia che si tratta di politica, che di economia, che di leggi ad personam, di fisco e via discorrendo...
Queste regole non cambieranno mai... c'erano ai tempi dei romani... e ci sono ancora oggi!!!
Voi pensate di poterle cambiare le regole, che attraverso il voto o i referendum si possano modificare le attuale condizioni, tutte baggianate... appena qualcosa cambia... loro intervengono per rimettere le cose nuovamente apposto!!! 
Non c'è tra loro una regola scritta..., ma è una regola di vita, per quanti vogliono appartenere a quella casta, ad un sistema ben radicato, fatto di complicità, favoreggiamenti, raccomandazioni, alleanze e connivenze, tali da non permettere a nessuno di poterne modificare o soltanto incrinarne la struttura...
Un Paese dove s'intrecciano sistemi legali a quelli corruttivi, dove i processi vengono indirizzati..., dove le indagini trovano ostacoli alla verità, dove si attuano accordi con mafia e terrorismo, dove i giudici che si ribellano..., vengono uccisi oppure trasferiti se non azzittiti in procure emarginate!!!
Nessuno parla...nessuno vuole parlare e quei pochi che potrebbero farlo, per paura tacciono..., mentre gli altri, già quelli di cui invece sentiamo manifestare le opinioni, sono ovviamente pagati per dire ciò che piace loro... e noi tutti qui...ad ascoltare " pacificamente " una verità che non esiste!!!

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