Translate

martedì 2 gennaio 2018

I controlli nelle attività estrattive...

Il mese scorso ho pubblicato un post intitolato l'attività estrattiva in Sicilia ed il ruolo fondamentale del Direttore tecnico dei lavori: http://nicola-costanzo.blogspot.it/2017/12/lattivita-estrattiva-in-sicilia-ed-il.html e con mia sorpresa, questo post è salito per visualizzazioni, tra quelli più letti nel mio blog...
Ed allora visto l'alto interesse per l'argomento, mi permetto di entrare nuovamente nel merito di quella particolare attività, analizzando questa volta, i controlli previsti dalla legge...
Come molti sanno, l'attività estrattiva rappresenta un tema dai contenuti tecnici oggettivi, ma comunque condizionati da leggi e regolamenti di settore, vigenti nei vari e specifici territori. 
Ciò che oggi m'interessa evidenziare, è l'aspetto della vigilanza mineraria... 
Non volendo entrare nello specifico delle leggi, desidero valutare quali sanzioni sono previste nei casi d'infrazione e cosa si può fare soprattutto per evitarle...
Innanzitutto vi sono quelle di carattere amministrativo, certamente gravose per chi eserciti un’attività estrattiva senza autorizzazione e perciò del tutto svolta in modo abusiva...
Tali irregolarità sono classificate in due gruppi: il primo riguarda i casi di mancato rispetto dei contenuti dell’autorizzazione a riguardo del tipo e/o della quantità dei materiali di cava di cui è consentita la coltivazione, ovvero il mancato rispetto dell’estensione e della profondità massima prevista dal medesimo atto, con riferimento a specifici punti fissi di misurazione; mentre il secondo gruppo riguarda tutti gli altri casi d'inosservanza dei contenuti prescrittivi dell’autorizzazione convenzionata...
Quindi da quanto sopra, possiamo comprendere come la normativa parli chiaro e forse potremmo anche entrare nei meriti di quelle previste sanzioni, dei loro esigui importi e se esse da sole, rappresentano un energico deterrente al non compiere quei reati, ma qui come si sa... si entra nel campo legislativo, che lascio volentieri a chi di competenza...  
D'altronde, ciò che mi interessa sviluppare in questa analisi e se le funzioni di vigilanza vengono svolte correttamente da quell'Ente di controllo, in particolare quando, proprio nel nostro territorio, vi sono condizioni che limitano in maniera decisa quelle stesse ispezioni, a causa di Esercenti che di fatto, non consentono neppure l’accesso a quei funzionari per i previsti controlli, oppure quest'ultimi evitano di fornire dati, notizie o chiarimenti richiesti da quegli stessi ispettori...
Già, in questa analisi non va dimenticato di come, quegli addetti alla vigilanza, non appartengono alle forze dell'ordine, ma sono semplici dipendenti, che provano con impegno a svolgere il proprio compito con professionalità e non possono certamente esporsi personalmente, ad eventuali circostanze a volte violente...
Già, perché non bisogna mai dimenticare, che dietro quell'attività estrattiva, si muovono notevoli somme di denaro ed una parte di esse, è proprio derivata dalla mancata presentazione di quelle reali misurazioni dei volumi dei materiali estratti, che rappresentano per altro i corretti valori propedeutici al pagamento delle imposte previste, riportate nel cosiddetto tariffario... 
Difatti, la gestione dell'attività estrattiva, deve tenere conto di una serie di regole che vanno dalla materializzazione dei perimetri di scavo, dalla cartellonistica, dalle profondità massime di scavo, dall'obbligo di regimazione delle acque di corrivazione superficiali, dalla garanzia fidejussoria per gli obblighi convenzionali, dalla gestione delle eventuali varianti agli atti progettuali, ecc..., ma soprattutto, deve tenere conto delle misurazioni che  stabiliscono di fatto i lineamenti generali della metodologia del controllo volumetrico, ma anche “geometrico” nel senso delle conformità fra le geometrie di progetto e quelle realizzate in cava...
Tuttavia si sa, sia per l’inevitabile genericità delle indicazioni fornite in fase progettuale, sia per il fatto che si tratta di dati generici previsti in un documento-tipo per l’attuazione dell’attività, ecco che ci si trova di fatto, senza una vera e propria forma d'obbligatorietà dinnanzi alla quali, emergono comportamenti difformi, sia sul piano dell’esercizio dell’attività, che sui pagamenti previsti per quella concessione...
Come si può vedere da quanto sopra, il controllo delle attività estrattive è di per se un argomento complesso, che coinvolge diversi campi d’intervento e di conoscenza, che vanno dalla geologia, alla topografia, l’ingegneria geotecnica e naturalistica, alle scienze agronomiche, naturalistiche e forestali. 
E' inoltre quest'ultimo è anche un settore d’intervento in cui molto deve essere fatto e ripetuto, per individuare in ogni diversa circostanza, le migliori soluzioni... poiché in questo campo, non si può pensare d'improvvisare, ed è bene che tutti coloro che sono addetti alla concessione di quella attività d'esercizio estrattiva, abbiano perfetta conoscenza del sito nel quale dovrà realizzarsi la cava, della verifica del progetto presentato, di chi dovrà svolgere quell'attività e dei controlli che dovranno essere svolti in maniera precisa e puntuale, fin dalle primissime fasi di pianificazione, passando successivamente a tutte quelle valutazione necessarie, quali impatti ambientali, istruttoria degli atti progettuali, stesura della convenzione e dell’autorizzazione, per poi completarsi nel corso dei lunghi anni in cui si svilupperà l’attività estrattiva ed il contestuale previsto riassetto del sito, una volta esaurita l’attività estrattiva...
Ecco perché il tema della vigilanza e del controllo sulle attività estrattive, seppur tiene conto di alcuni essenziali elementi legislativi, deve essere principalmente garantito da tutti coloro che sono oggi incaricati dal verificare e attuare quelle previste norme, poggiando le loro valutazioni, non su arbitrarie considerazioni personali, ma bensì, su elementi progettuali chiari,  redatti con in mente l’attuazione sul campo del progetto, accompagnata dove prevista, da una ricercata metodologia di controllo codificata, semplice da attuarsi e condivisa anche dai tecnici dell’Esercente, basata quindi sulle migliori tecnologie disponibili oggi quali: G.P.S., Laserscan in acquisizione, modelli matematici digitali in restituzione e calcolo, adeguate ed aggiornate strumentazioni per il controllo ambientale, ecc...
Ecco quindi la ragione fondamentale che deve indurre quegli addetti ai controlli, ad essere frequentemente più presenti in cava, al fine di poter capire per tempo, le situazioni che vanno via via formandosi e per poter svolgere quel compito di prevenzione a possibili danni ambientali che, pur non essendo esplicitamente previsto dalla legislazione vigente, diventa nel contempo, una funzione qualificante anche per l’Ente pubblico. 
Bisogna quindi, che tali operatori addetti ai controlli, siano in grado di guadagnarsi la fiducia, nei termini di un franco rispetto tecnico e professionale, dei responsabili della sicurezza e dei lavori (e talvolta anche dei sorveglianti e delle maestranze) per poter discutere apertamente dei problemi che possono emergere in corso d’opera e trovare così, nuove soluzioni che consentano all'Esercente -per quanto possibile- di non interrompere la coltivazione, realizzando contestualmente eventuali operazioni di messa in sicurezza, di riassetto e di monitoraggio. 
Il controllore non deve essere visto come l'ispettore "spietato"che passa ogni tanto e a cui interessa esclusivamente prescrivere sanzioni di "circostanza",  perché queste azioni, hanno di per se una scarsa efficacia, anzi di contro, generano un vero e proprio desiderio di rivalsa...
va ricordato comunque che quei funzionari, possono certamente far poco (in ciò non vi è alcun dubbio...), non potendo essi -per ragioni contingenti previste dall'Ente- mettere in campo una vera e propria sorveglianza continua in loco,  meccanismo che come abbiamo visto negli anni, ha realizzato un solo sconfitto: L’AMBIENTE!!!

Nessun commento:

Posta un commento

Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.

Note sul Blog "Liberi pensieri"

Disclaimer (uso e condizioni):

Questo blog non rappresenta una “testata giornalistica” in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità, pertanto, non può considerarsi “prodotto editoriale” (sottoposto alla disciplina di cui all'art. 1 co.3 legge n.62 del 2001).

Gli articoli sono pubblicati sotto Licenza "Blogger", dunque, è possibile riprodurli, distribuirli, rappresentarli o recitarli in pubblico ma a condizione che non venga alterato in alcun modo il loro contenuto, che venga sempre citata la fonte (ossia l'Autore), che non vi sia alcuno scopo commerciale e che ciò sia preventivamente comunicato all'indirizzo nicolacostanzo67@gmail.com

Le rare immagini utilizzate sono tratte liberamente da internet, quindi valutate di “pubblico dominio”, ma se il loro uso violasse diritti d'autore, lo si comunichi all'autore del blog al seguente indirizzo email:nicolacostanzo67@gmail.com, che provvederà alla loro pronta rimozione.

L'autore dichiara inoltre di non essere responsabile dei commenti lasciati nei post. Eventuali commenti dei lettori, lesivi dell'immagine o dell'onorabilità di persone terze, il cui contenuto fosse ritenuto non idoneo alla pubblicazione verranno insindacabilmente rimossi.

Per qualsiasi chiarimento contattaci

Copyright © LIBERI PENSIERI di Nicola Costanzo

I Blog che seguo