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domenica 22 maggio 2022

L'ombra della guardiania: un mondo sommerso che sopravvive grazie ad un inefficace controllo istituzionale!

Ho letto ieri un articolo interessante https://livesicilia.it/catania-etna-guardiania-inchiesta/ sui segni di vernice e le modalità di guardiania in alcuni comuni del mia città etnea...

Ingegnosi quei segni di vernice “spray” colorati apposti davanti alcune proprietà affinché venisse identificata (a chi di dovere...) l'attività di guardiania di alcuni terreni e immobili ricadenti in quell'area "protetta"!!!

La guardiania in generale costituisce da sempre un grave problema, in quanto risulta difficile dimostrarne l'effettiva attuazione, anche perché non sempre vi è la presenza in luogo di quei soggetti incaricati, che viceversa operano stando a distanza, ma controllando l'area anche attraverso nuovi e sofisticati metodi tecnologici...  

Ma ciò che più mi ha stupito in questi lunghi anni d'esperienza, non è tanto la guardiania sopra riportata (che naturalmente come dicevo sopra certamente costituisce un grave problema), peraltro quest'ultima non possiede di fatto quel carattere di ufficialità richiesto, viceversa in altri ambiti qual è ad esempio quello pubblico, mi riferisco in particolare a tutte quelle società che operano in quel mondo degli appalti, ecco... essi devono obbligatoriamente - ai fini di mantenere la validità dell'iscrizione nelle "white list" - inoltrare un'apposita comunicazione alla prefettura competente (art. 5, comma 1)!!!

Ecco forse è tutto qui il problema, difatti... se la Prefettura non attendesse di verificare a campione le condizioni richieste (o quelle di permanenza dell’impresa già iscritta nell’elenco), forse si renderebbe in maniera più celere come il più delle volte quell'obbligo è stato disatteso!!!

Ma d'altronde perché far ciò, già... se tutto andasse secondo le regole il nostro sarebbe un Paese perfetto, ma comprenderete come nei casi in cui fosse accertata l’insussistenza di quelle condizioni richieste, si dovrebbe immediatamente disporre - nel rispetto di quanto stabilito dell'art. 10/bis della legge 241/90 - la cancellazione dall’elenco, dandone comunicazione non solo all’impresa, ma anche al Committente affidatario di quegli appalti e sì... perché ciò che nessuno dice, è che proprio questi ultimi dovrebbero effettuare quei necessari controlli, mentre viceversa con le loro azioni dimostrano di fottersene, chissà... forse chissà debbo pensare che sono altrettanto collusi con quel sistema clientelare che preferisce proteggere invece che evidenziare i problemi...

Già... qualcuno di quei referenti dimentica che l'iscrizione nella cosiddetta “white list” non sia una semplice dichiarazione del caz..., ma essa è equipollente ad una informazione antimafia liberatoria, in particolare nello svolgimento di quelle attività per le quali essa è stata disposta!!!

Infatti l'iscrizione in quell'elenco costituisce la modalità obbligatoria attraverso la quale viene acquisita la documentazione antimafia nei confronti delle imprese che operano nei settori più permeabili alle organizzazioni criminali ed è soggetta alle seguenti condizioni: assenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice Antimafia); assenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa di cui all'art. 84, comma 3, del Codice Antimafia.

Ecco, sono questi i motivi per cui il servizio di guardiania non può essere erogato da soggetti che non sono in possesso della prescritta licenza (ai sensi dell'art. 134 T.U.L.P.S.); viceversa per tutti quei soggetti non censiti nella Banca dati nazionali unica o inseriti nell’Elenco dei richiedenti l’iscrizione nella "white list", si osserva l'obbligo di consultazione disposto dall'articolo 92 commi 2 e 3 del Codice antimafia, dal quale decorrono i termini alla cui scadenza la stazione appaltante sarà legittimata a procedere alla conclusione e/o approvazione degli strumenti contrattuali, fatte salve le clausole di legge previste in caso di successivo diniego all'iscrizione...


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