La Sez. V del Consiglio di Stato 19 Giugno 2012, n. 3563 stabilisce che l’art 118, 2° comma n. 1), D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, prevede espressamente la possibilità di affidare in subappalto o in cottimo a condizione che "
i concorrenti all’atto dell’offerta … abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero di servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo ".
Quindi l'impresa, si limita a dichiarare di voler subappaltare talune lavorazioni, nelle percentuali massime consentite di legge, senza dover dichiarare immediatamente i dati identificativi dell'impresa subappaltante...., cosa che avverrà soltanto nel momento in cui inizia il rapporto contrattuale, con la quale quest'ultima si assume l'organizzazione attraverso proprio personale, mezzi e soprattutto rischio...
Per cui questi contratti, in maniera semplicistica, non rappresentano altro che un cambio, tra un lavoro svolto ed corrispettivo in denaro pagato...
Uno dei motivi per cui ci si affida al subappalto è rappresentato da una anomalia presente nel nostro ordinamento, quella relativa al massimo ribasso, dove si giunge a toccare percentuali che sfiorano il 50%, creando quindi quei presupposti, per ricercare quindi nuove soluzioni, più o meno legittime, per poter eseguire i lavori... tra cui principalmente il subappalto...
Ed è quindi, per questi motivi che questo sistema, produce tutta una serie di implicazioni, che vanno dalla gestione dei lavori, alle violazioni in materia di normativa sul lavoro, a quella ridotta professionalità del personale, alla sicurezza sul lavoro sempre esigua, ad una mediocre qualità delle opere eseguite ed infine anche all'infiltrazione e riciclaggio di imprese che orbitano con la criminalità locale...
Diventa essenziale, che le imprese passino attraverso un vaglio di controllo, che le certifichi e le renda idonee a poter eseguire i lavori, siano questi pubblici che privati...,
la sola presentazione del Durc non è più garanzia di regolarità..., in quanto rappresenta soltanto una parte, quella cioè dichiarata, mentre resta fuori, quanto volutamente non dichiarato...
Vanno riviste le procedure di monitoraggio di tutte le fasi di svolgimento di un'opera,
ovvero dall'affidamento alla organizzazione dei lavori, fino alle modalità operative, tali da consentire la tracciabilità dei mezzi e delle persone legittimate ad entrare nel cantiere, oltre ai controlli sulla qualità dei materiali, sui loro fornitori, sulla corretta messa in opera, sulla manodopera, sui flussi finanziari...
Ormai bisogna ricercare nuove soluzioni...: il sistema va completamente resettato, partendo da regole concrete, che permettano soltanto a poche imprese, quelle certificate e verificate, di poter proseguire nella loro crescita, di sviluppo e di investimento, in quelle risorse umane che portano ad qualificazione dell'impresa stessa...
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