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mercoledì 3 aprile 2013

Il pagamento delle imposte...

Qualcuno è ancora convinto che il pagamento delle imposte, sia qualcosa che riguardi principalmente l'efficacia delle riscossioni...
Comunque in attesa di una sentenza che possa chiarirne  l'orientamento, i giudici, sembrano essere sempre più coesi nel riconoscere, che tra le ipotesi di forza maggiore nel mancato pagamento dovuto, ci possa essere la crisi di liquidità dell’impresa.
Ecco che su questo punto è intervenuta la giurisprudenza la quale, in ambito tributario, ha per la prima volta valutato l’elemento della involontarietà del contribuente il quale si trova nella impossibilità oggettiva di adempiere le proprie obbligazioni tributarie.
Certamente e soprattutto differente è la situazione in materia tributaria, in caso di " sottrazione " del pagamento delle imposte, attraverso l'emissione e/o l'utilizzazione di fatture false...
L’art. 11 1° comma del D.Lgs. n. 74/2000 infatti, punisce chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi o dell’IVA, ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a tali imposte di ammontare complessivo superiore ad euro 50.000, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui beni propri o altrui idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. 
Già l’art. 97 c. 6 del D.P.R. n. 602/1973, stabiliva che: Il contribuente in corso in morosità che, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte dovute, abbia compiuto sui propri o sugli altrui beni atti fraudolenti che rendono in tutto o in parte inefficace l’esecuzione esattoriale è punito con la reclusione fino a tre anni.
Quanto sopra è stata sostituita dall’art. 15, quarto comma, lett. b), della legge n. 413/1991 dove, il contribuente che, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte, interessi, soprattasse e pene pecuniarie dovuti, ha compiuto, dopo che sono iniziati accessi, ispezioni e verifiche o sono stati notificati gli inviti e le richieste previsti dalle singole leggi di imposta ovvero sono stati notificati atti di accertamento o iscrizioni a ruolo, atti fraudolenti sui propri o su altrui beni che hanno reso in tutto o in parte inefficace la relativa esecuzione esattoriale, è punito con la reclusione fino a tre anni. 
La disposizione non si applica se l’ammontare delle somme non corrisposte non è superiore a Euro 5 mila.
Le disposizioni in oggetto sono state successivamente abrogate dall’art. 25, primo comma, lett. a), del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74.
Il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte è stato introdotto, nell’ambito del nuovo ordinamento delle sanzioni penali tributarie, dall’art. 11 del D.Lgs. n. 74/2000.
Rispetto alla normativa precedente, le nuove disposizioni – che puniscono con la reclusione (da 6 mesi a 4 anni) chi, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o IVA in misura superiore a una determinata soglia, «aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva» – non richiedono che sia in atto una procedura di riscossione coattiva dei tributi evasi.
La trasformazione della fattispecie da reato di danno a reato di pericolo rivela l’intento del legislatore di anticipare la tutela del bene protetto, che consiste nel interesse dello Stato alla effettiva riscossione dei tributi e alla conservazione delle garanzie patrimoniali che assistono il suo credito tributario.
Le fattispecie fondamentali di condotte criminose sono:
1.dichiarazione fraudolenta;
2.dichiarazione infedele;
3.omessa dichiarazione.
Ad esse si aggiungono altre fattispecie, come quelle relative alla emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi l’evasione, l’occultamento o la distruzione di documenti contabili in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume d’affari, e alla sottrazione alla riscossione coattiva delle imposte mediante il compimento di atti fraudolenti su beni propri o altrui.

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