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domenica 20 agosto 2017

Cartelle esattoriali nulle!!!


Immagino la paura quando rispondendo al citofono, dall'altra parte si sente una voce urlare che dice “c'è da firmare una raccomandata”!!!
Il panico... come dicono le mie figlie, cosa sarà mai...???
Una multa, una cartella esattoriale, sicuramente è qualcosa da pagare...
Ecco quindi dare vita al piano B... 
Si adottano tutta una serie di tecniche e strategie per evitare quella consegna o quell'accertamento...
Bisogna adottare tutta una una serie di soluzioni per evitare di prendere in consegna quella cartella... oppure quando si viene scoperti, si provano a trovare una serie di "vizi", affinché quella stessa cartella possa essere pagata il più lontano possibile...
Ecco che all'improvviso finalmente succede qualcosa di meraviglioso... già, non bisogna più avere paura di quella parola chiamata "Equitalia"...
Sì... perché a darci sostegno sono intervenute alcune sentenze, tra cui quella della Cassazione (Civile tributaria) n.4516 del 21 Marzo 2012, corroborata dalla sentenza del T.A.R. Lazio, che di fatto annullava le cartelle d’Equitalia non redatte o firmate da un dirigente!!!
In sostanza, nella sentenza della Cassazione, vi è riportata la precisione con cui deve essere redatta una cartella esattoriale, la quale, non deve essere limitata alla cifra globale, ma bensì deve dettagliare ogni singolo calcolo e specificare le singole aliquote che annualmente sono state maturate. 
Quanto sopra per evitare la situazione in cui sia lo stesso contribuente a dover fare le indagini, che risulterebbe una violazione del diritto di difesa, che è del resto quanto costituzionalmente garantito...
Ecco quindi che a seminare ogni dubbio viene deciso che, tutte le cartelle notificate dopo il mese di Giugno del 2008, sono illegittime, se prive dell’indicazione della base di calcolo!!!
Si avete capito bene... ILLEGITTIME!!!
Oltre a ciò, tanto per chiarire meglio la situazione, è intervenuta una seconda sentenza, questa volta della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, che con sentenza n.92 del 1° Ottobre del 2012, che ha ripetuto quanto detto dalla precedente Cassazione, in particolare ha specificato come l'atto di riscossione, deve presentare tutti gli elementi che consentono al contribuente di verificare la correttezza dei calcoli effettuati (es. metodo calcolo interessi), altrimenti è invalida, quindi a tutti gli effetti quella cartella è nulla e non va di conseguenza pagata.
Basta  quindi trucchi, basta doversi camuffare davanti al postino... non c'è più bisogno di compiere futili opposizione all'esecuzione o contestare la nullità della notifica... 
Oggi dovete esclusivamente festeggiare e di quel denaro risparmiato... godetevelo, prolungate ancora per un po', le vostre vacanze!!!

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