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lunedì 4 novembre 2019

Mafia capitale??? Ma quando mai... ma quale mafia...

"Mafia Capitale" non era mafia!!!
Così ha stabilito la sesta sezione penale della Corte di Cassazione!!!
Sì... come ormai solitamente avviene nei nostri processi, le sentenze vengono ribaltate, già è come se nei vari gradi di giudizio coloro che debbono giudicare siano di volta in volta sostituiti, no... non mi riferisco ai magistrati (quella è una cosa risaputa...), no... mi riferisco all'impressione che se ne riceve da quelle sentenze, è come se ci si affidi a soggetti che nulla centrino con la giustizia: una volta sembrano dei filosofi, altre volte dei carnefici e per ultimi a decidere pare che ci siano dei santi protettori...
Sì... perché non può essere che assistiamo costantemente a questi ribaltamenti di sentenze, mai che ci sia una continuità di giudizio, dall'inizio alla fine, ma... come si dice, chi ci capisce è bravo!!!
Ricordiamo cos'è avvenuto...
Tutto ebbe inizio circa cinque anni fa quando l'indagine della Procura di Roma aveva prodotto decine di arresti con centinaia d'indagati, tra cui alcuni politici...
Dalle intercettazioni si scopriva la presenza di un'organizzazione criminale che controllava tutto e come attraverso una serie di condotte truffaldine riusciva a realizzare enormi profitti, grazie soprattutto ai servizi sociali legati all'emergenza dei profughi, compiute attraverso società illegali  che offrivano i propri servizi in affidamento diretto...
Lo chiamavano il "Mondo di mezzo", già con questa frase spiegava uno dei capi quella attività illecita: "Ci sono i vivi sopra e i morti sotto... un mondo in cui tutti si incontrano"!!!
Questa struttura basata sulla intermediazione tra affari illegali, corruzione, soprusi è secondo i magistrati della Cassazione - di cui si attendono ancora oggi le motivazioni - non un modello mafioso, ma solo un'associazione a delinquere!!!
Secondo quest'ultimi, quanto compiuto da quella associazione non rientra nei parametri stabiliti dal 416 bis, che definisce il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso, a differenza di come la sentenza d'appello ne avesse viceversa riconosciuto l'articolo 416 bis...
Ed allora mi sono chiesto, come può essere che professionisti preparati quali sono i magistrati, possano avere diverse interpretazioni su uno stesso articolo legislativo...
Quindi ho cercato di comprendere, ed ecco che mi sono andato a ricercare questo benedetto "Articolo 416 bis" del Codice penale (R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398) ed ecco quindi che mi sono permesso di evidenziare in grassetto alcuni passaggi fondamentali per meglio comprendere quali differenze sostanziali possono aver indotto quei magistrati a giungere a sentenze così diverse: Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone (2), è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.
Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni [112 n. 2].
L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione (3) del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali (4) (5).
Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.
L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.
Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego [240] (6).
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla ‘ndrangheta (7) e alle altre associazioni, comunque localmente denominate anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso [32quater].
Scusate ma leggendo quanto sopra mi chiedevo: quale parte dell'articolo non è stato loro chiaro???


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