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lunedì 11 maggio 2020

Ma guarda un po', a differenza di quanto non accade in un nostro "tribunale" isolano, ecco che viceversa in un diverso apparato giudiziario, un'eguale vicenda prende il nome di: appropriazione indebita dai conti correnti condominiali!!!

È incredibile ma vero!!!
Già... perché a differenza di quanto non avviene nella nostra regione, in cui passano anni e nessuno stranamente ti viene a dire nulla... ecco che viceversa in altre realtà giudiziarie, un amministratore condominiale è stato condannato per appropriazione indebita, avendo utilizzato il denaro dei propri condomini per fini diversi da quelli pattuiti...
Riepilogando, è arrivata l'ennesima condanna per un amministratore che ha appositamente "distratto" le somme di denaro ricevute dai condomini per destinarle per fini propri...
Ha stabilirlo è stata il 13 Dicembre 2019 la Suprema Corte - sentenza numero 12618/2020 - in cui è stato ribadito - per chi ancora tra quei magistrati non l'abbia ben compreso - che commette un reato di appropriazione indebita, quell'amministratore che viola il vincolo di destinazione che grava sui conti correnti destinati a pagare le spese condominiali!!!
La vicenda è stata analizzata dalla Cassazione ed allora volendo entrare nello specifico: "Un amministratore di condominio veniva tratto in giudizio con l'accusa di essersi appropriato indebitamente delle somme presenti sui conti correnti dei condomini. 
A differenza di quanto previsto dalla normativa e cioè di trattenere dai predetti conti solamente quanto necessario per pagare il proprio compenso professionale e per affrontare le altre spese condominiali... egli ha realizzato una vera e propria "mala-gestio", attraverso un sistema confusionale che ha leso finanziariamente quanto in essere nei conti correnti condominiali...
Egli, gestiva questi ultimi in maniera piuttosto disinvolta, effettuando bonifici ed altre operazioni senza alcuna pezza di appoggio, pagava ricevute (riportati su fogli di carta non ufficiali ) in contanti, destinava somme senza alcun autorizzazione dell'assemblea verso società o soggetti terzi che nulla avevano a che fare con il condominio, ed infine, provvedeva al pagamento di spese d'altri condomini che lo stesso imputato gestiva...
Si comprende come in tutto ciò vi fossero tutta una serie di reati perseguibili sia sotto quella responsabilità civile, che penale, fiscale e deontologica...
Inoltre lo stesso, appena compreso che i suoi condomini fossero giunti alla revoca del proprio mandato, tratteneva somme di denaro che a suo dire gli spettavano a compensazione di presunto credito (mai dimostrati).
Ovviamente nulla ha potuto la difesa dell'imputato, atteso che l'esame degli estratti dei conti correnti (compiuti in quel caso da una ottima e "corretta" Gdf , la quale ha saputo analizzato in maniera scrupolosa i conteggi ricevuti...) lo inchiodava alla propria responsabilità: era fin troppo chiaro che l'amministratore utilizzasse il denaro presente sui conti correnti del condominio come fosse "cosa propria", sia per coprire gli ammanchi di altri conti, sia per fini personali!!!
Inoltre, non essendovi la possibilità che altre persone operassero su quei conti correnti e fondo cassa (d'altronde egli era l'unico amministratore), la condanna dello stesso è parsa ineluttabile e per di più severa: considerata l'intensità del dolo emersa dalla reiterazione delle condotte illecite, i giudici non hanno riconosciuto nemmeno le attenuanti generiche!!!
La sentenza d'altronde ripercorre un solco già tracciato da diversi altri arresti del giudice nomofilattico (ex multis : Cass. pen., sez. II, 21 aprile 2017 n. 25444), a tenore dei quali sussiste la responsabilità penale dell'amministratore condominiale e, in particolare, si integra il reato di appropriazione indebita ai sensi dell'art. 646 del codice penale, ogni qualvolta l'amministratore, venendo meno al proprio mandato, fa sue o comunque trattiene somme di danaro che non gli spetterebbero in ragione dell'incarico assunto.
Va ricordato infatti che secondo quanto prevede la normativa, si compie un delitto di appropriazione indebita quando una persona, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria del denaro o di cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso.
Il reato è procedibile a querela di parte e la pena è la reclusione da due a cinque anni e la multa mille a tremila euro!!!
Da quanto sopra si comprende come la definizione del reato di appropriazione indebita integra anche la condizione che non si tratta di un semplice reato, bensì di un crimine che può essere commesso non da chiunque, ma solamente da chi sia già in possesso del bene mobile di cui intende appropriarsi.
Ed è quanto accaduto a quell'amministratore condominiale, il quale avendo il possesso del denaro dei condomini era l'unico a poterne disporre l'accesso, venendo così meno quel rapporto fiduciario che sussisteva tra vittima e possessore: nel caso specifico tra condomini e amministratore di condominio!!!
Difatti, è proprio la fiducia tradita a connotare lo specifico reato che al contrario del furto - che presuppone l'apprensione del bene che è nel possesso di altri e dunque, occorre la condotta dello "spossessamento" - nell'appropriazione indebita, il bene da far proprio è già nelle mani di colui che diventerà l'autore del delitto!!!
La circostanza ancor più assurda, ma di fondamentale importanza, è che per poter procedere nei confronti dell'autore del fatto (nel caso specifico l'Amministratore condominiale), l'autorità giudiziaria ha necessità di una denuncia; basta soltanto  che un condomino (e/o delegato) si renda conto degli ammanchi presenti sui conti correnti, che può prontamente querelare l'amministratore e, nel giudizio penale che dovesse nascere, quest'ultimo si può costituire parte civile, ottenendo anche una provvisionale calibrata sulla base del debito che, de facto, emergeva dagli atti di causa!!!
Ora viene da chiedersi le sentenze ci sono e basterebbe semplicemente esaminarle, eppure c'è chi tra i magistrati si ostina a non prendere seriamente le carte già in loro possesso... 
Chissà... forse è giunto il momento di far leggere quei documenti ufficialmente protocollati a qualche testata o programma Tv di approfondimento e d'attualità, che poi sono gli stessi che solitamente mettono in risalto eguali circostanze che danno il via a nuove inchieste e reportage... 
Sono certo che appena qualche giornalista inizierà a fare le giuste domande in quelle opportune sedi, qualcuno verrà immediatamente - come accade immediatamente in questo nostro paese - destituito!!!
Ah... dimenticavo, i difensori di quell'Amministratore avevano provato ad offrire una qualificazione giuridica diversa del fatto commesso dal loro cliente e cioè che secondo loro, non si trattava di appropriazione indebita, bensì si era trattato di reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 392 del codice penale).
I giudici hanno però immediatamente sconfessato tale tesi, richiamando il consolidato orientamento (ex plurimis : Cass., Sez. 2, sentenza n. 293 del 04/12/2013) secondo cui il reato di appropriazione indebita, non viene meno quando l'imputato invochi di aver trattenuto le somme in contestazione a compensazione di propri preesistenti crediti, ove si tratti di crediti non certi, non liquidi e non esigibili!!!
Forse è meglio quindi che "qualcuno" rilegga nuovamente - questa volta bene - i documenti già in suo possesso... per evitare ulteriori clamori mediatici, di cui proprio il Ministro di Giustizia, Alfonzo Bonafede, vorrebbe in questi giorni fare a meno!!! 

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