
Siamo ben informati, sulle responsabilità che la legge attribuisce agli Amministratori delle società di capitali, non solo con riferimento al diritto civile - nella loro qualità di "gestori" dell'impresa sociale - ma soprattutto a quelle personali all'interno di quegli orientamenti giuridici nel penale...
Se difatti colui che opera e agisce, nella qualità di Amministratore e/o Liquidatore, pone in essere una condotta colposa o dolosa, impedendo non solo la conservazione del patrimonio attivo della società, ma disperdendo quest'ultimo a scapito degli stessi soci o di quei creditori (in particolare se privilegiati), per esempio non attivandosi con le opportune azioni di recupero dei crediti o alterando i dati dei bilanci ufficiali, ed ancora, manomettendo le voci poste a credito ed operando quindi, una vera e propria dispersioni del patrimonio, ecco che, per tutte queste situazione, potrà essere perseguito penalmente e risponderà in prima persona, con il proprio patrimonio e se riconducibile ad esso, anche con quello familiare...
E' stata esclusa negli anni dalla giurisprudenza, la giustificazione con la quale, alcuni soggetti tra essi, dichiaravano di non esercitare un effettivo potere, ma rappresentavano nella sostanza, la classica "testa di legno", dove era presente un "amministratore di fatto" occulto ed invocando per se, una posizione "farlocca" (cioè di non concreta attività gestionale)...Speravano così facendo, di essere ritenuti indenni da responsabilità (in concorso con chi ha di fatto operato) conseguenti a quegli atti di mala-gestione compiuti da terzi o comunque da egli non impediti...
Analoga situazione, nel caso in cui l'Amministratore decidesse di "portare i libri societari al Tribunale" per sciogliere o liquidare la società ad egli affidata: anche in questo caso, se dimostrata la condotta omissiva dello stesso, per non aver compiuto e/o adottato comportamenti che avrebbero potuto impedire il verificarsi dello stato d'insolvenza, anche nei casi in cui, gli ultimi bilanci posti agli atti, dimostrassero sostanzialmente, una situazione patrimoniale della Società fortemente negativa, dimenticando o depennando tutte quelle poste in essere e in attivo, da cui sarebbero potute emergere, plusvalenze idonee, a soddisfare e a rimettere la società nelle condizioni di normale esercizio...Si delinea in modo sempre più chiaro il rischio per questi soggetti (e per quanti partecipano a quella combutta...), di essere chiamati a rispondere, sia sotto il profilo civile, ma soprattutto in quello penale.
Ovviamente queste "teste di legno" verranno utilizzate anche in quei procedimenti amministrativi, quali per esempio, l'evasione fiscale (con emissione e/o ricevimento di fatture false -per fortuna che tale reato ed altri rientrano nel D.lgs. 74/2000) oppure attraverso il riciclaggio di denaro sporco
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