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giovedì 1 dicembre 2016

Amministratori/Liquidatori posti nelle società.... come "pupi siciliani"!!!


Siamo ben informati, sulle responsabilità che la legge attribuisce agli Amministratori delle società di capitali, non solo con riferimento al diritto civile - nella loro qualità di "gestori" dell'impresa sociale - ma soprattutto a quelle personali all'interno di quegli orientamenti giuridici nel penale...
Nei due rami indicati, in primis mi riferisco alla responsabilità civile, la mancata diligenza degli amministratori delle società, durante il proprio agire, determina la violazione di tutti quegli obblighi di comportamento configurati dalla legge o dallo statuto sociale; si tratta cioè di una responsabilità per danno e gli amministratori saranno - qualora venisse appurata la violazione delle regole e degli obblighi ad essi imposti - tenuti a risarcire con il proprio patrimonio, tutti quei soggetti indicati nel danno, causato dal loro manchevole comportamento.
Diversa è la responsabilità sotto il profilo penale...
Infatti, il nostro ordinamento giuridico prevede che, la responsabilità penale siano sempre personale, intendendo strettamente come tale, la responsabilità della persona fisica che potrà, in qualsiasi momento, essere perseguibile.
Se difatti colui che opera e agisce, nella qualità di Amministratore e/o Liquidatore, pone in essere una condotta colposa o dolosa, impedendo non solo la conservazione del patrimonio attivo della società, ma disperdendo quest'ultimo a scapito degli stessi soci o di quei creditori (in particolare se privilegiati), per esempio non attivandosi con le opportune azioni di recupero dei crediti o alterando i dati dei bilanci ufficiali, ed ancora, manomettendo le voci poste a credito ed operando quindi, una vera e propria dispersioni del patrimonio, ecco che, per tutte queste situazione, potrà essere perseguito penalmente e risponderà in prima persona, con il proprio patrimonio e se riconducibile ad esso, anche con quello familiare... 
Inoltre, se viene dimostrata la frode fiscale o fenomeni di evasione fiscale, danno all'erario e quant'altro, ecco che l'Amministratore di diritto (o di comodo per come lo si voglia intendere) risponderà personalmente di quel potere direttivo e gestionale...
E' stata esclusa negli anni dalla giurisprudenza, la giustificazione con la quale, alcuni soggetti tra essi, dichiaravano di non esercitare un effettivo potere, ma rappresentavano nella sostanza, la classica "testa di legno", dove era presente un "amministratore di fatto" occulto ed invocando per se, una posizione "farlocca" (cioè di non concreta attività gestionale)...
Speravano così facendo, di essere ritenuti indenni da responsabilità (in concorso con chi ha di fatto operato) conseguenti a quegli atti di mala-gestione compiuti da terzi o comunque da egli non impediti...
La Suprema Corte di Cassazione, ha riconosciuto nell'ipotesi di "bancarotta fraudolenta" la responsabilità non solo penale per l'Amministratore/Liquidatore "prestanome", ma anche per quei soggetti, che nei fatti, hanno avuto una funzione di "dominus" della società...
Analoga situazione, nel caso in cui l'Amministratore decidesse di "portare i libri societari al Tribunale" per sciogliere o liquidare la società ad egli affidata: anche in questo caso, se dimostrata la condotta omissiva dello stesso, per non aver compiuto e/o adottato comportamenti che avrebbero potuto impedire il verificarsi dello stato d'insolvenza, anche nei casi in cui, gli ultimi bilanci posti agli atti, dimostrassero sostanzialmente, una situazione patrimoniale della Società fortemente negativa, dimenticando o depennando tutte quelle poste in essere e in attivo, da cui sarebbero potute emergere, plusvalenze idonee, a soddisfare e a rimettere la società nelle condizioni di normale esercizio...
Alla luce quindi di quanto sopra, è possibile da parte di chiunque, non solo verificare a seguito della trasparenza amministrativa gli atti ufficiali, ma bensì dimostrare se nel corso di quella amministrazione sono stati commessi reati...
Si delinea in modo sempre più chiaro il rischio per questi soggetti (e per quanti partecipano a quella combutta...), di essere chiamati a rispondere, sia sotto il profilo civile, ma soprattutto in quello penale.
La scappatoia di questi ultimi anni, di molti cosiddetti imprenditori di società (in particolare se operanti nella nostra regione) è stata alquanto semplice: intestare la stessa ad un prestanome (di propria fiducia...), sarà poi solo quest’ultimo a dover rispondere penalmente dei reati tributari e degli illeciti civili, fiscali e amministrativi, perpetrati... 
Ovviamente queste "teste di legno" verranno utilizzate anche in quei procedimenti amministrativi, quali per esempio, l'evasione fiscale (con emissione e/o ricevimento di fatture false -per fortuna che tale reato ed altri rientrano nel D.lgs. 74/2000) oppure attraverso il riciclaggio di denaro sporco
Vi starete chiedendo... ma perché un soggetto incensurato dovrebbe farsi coinvolgere da tutto ciò, perché rischiare la propria libertà? Perché fare questo???
Il tutto per un numero preceduto dal simbolo €.!!! 
Dice spesso un mio caro amico: perché in tanti (tra cui molti siciliani) non hanno più onore... e pur di avere un po' di cibo servito su una ciotola, sono pronto a sacrificare anche quel che resta della propria dignità!!!
Impara ad essere chi sei davvero e impara a rinunciare con dignità... a tutto ciò che non sei!!!

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